Interessi e rivalutazione sugli arretrati di pensione indiretta all’orfano inabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 13 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Sugli arretrati di pensione indiretta corrisposti dall’INPS in ritardo spetta al titolare l’importo più favorevole tra gli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata con applicazione degli indici ISTAT, ai sensi dell’art. 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei differenziali e sino al soddisfo, oltre agli ulteriori interessi nella misura legale fino al soddisfo. La ritenuta d’acconto operata dall’INPS sugli arretrati non costituisce imposta, ma prelievo che l’Istituto, quale sostituto di imposta, è tenuto ad applicare per legge. Gli arretrati pensionistici sono soggetti a tassazione separata secondo il principio di cassa, con la conseguenza che il regime di esenzione IRPEF c.d. no tax area non opera per il periodo di competenza ma per quello di erogazione.

Il Fatto

Il ricorrente, figlio di un ex dipendente comunale deceduto in costanza di rapporto di lavoro, ha chiesto l’accertamento del diritto alla quota di contitolarità pari al 20% della pensione indiretta ordinaria, nella qualità di orfano maggiorenne inabile a carico del genitore alla data del decesso, con decorrenza dal gennaio 2015 e condanna generica dell’INPS al pagamento dei ratei, degli interessi legali e del maggior danno da svalutazione monetaria.

L’INPS aveva liquidato la pensione indiretta in favore della madre nella misura del 60%, contestando la sussistenza del requisito sanitario, non risultando acquisito il verbale della commissione medico-legale. Nel corso del giudizio l’Istituto ha sottoposto il ricorrente a visita, riconoscendo il requisito sanitario e provvedendo alla liquidazione degli arretrati per il periodo 1.1.2015-31.12.2023, quantificati in euro 47.730,32 con decorrenza dal 1.10.2015, in applicazione della prescrizione quinquennale dalla domanda amministrativa del 30.9.2020.

La Motivazione della Corte

Il giudizio ha ad oggetto la liquidazione della pensione indiretta attribuita in corso di causa, con contestazioni del ricorrente sulla quantificazione degli arretrati, sulla mancata considerazione della perequazione automatica, sulla mancata corresponsione degli interessi legali e del maggior danno e sulla legittimità delle ritenute IRPEF.

Quanto alla sorte capitale, il Giudice ha dichiarato la cessata materia del contendere. Il ricorrente, non presente all’udienza, non ha contestato i chiarimenti forniti dall’INPS con la memoria depositata a seguito dell’ordinanza istruttoria n. 106/2024. Il calcolo prospettato dal ricorrente — che moltiplicava l’importo lordo annuo della pensione per le nove annualità del periodo 2015-2023 — non è corretto, poiché gli arretrati sono stati calcolati a decorrere dal 1.10.2015 in applicazione della prescrizione quinquennale.

La perequazione automatica è stata calcolata dal sistema informatico dell’INPS dal 1.1.2015, primo giorno del mese successivo alla data del decesso, come risulta dal prospetto non contestato che riporta l’importo per ciascun anno.

Sulla domanda relativa agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, l’INPS ha confermato di non averli corrisposti. Il Giudice ha quindi accolto la domanda, riconoscendo sull’arretrato già corrisposto l’importo più favorevole tra interessi al tasso legale e rivalutazione secondo gli indici ISTAT, ai sensi dell’art. 150 disp. att. c.p.c., secondo i principi affermati dalla pronuncia delle SS.RR. n. 10/2002/QM del 18.10.2002, con decorrenza dalla maturazione dei singoli ratei e sino al soddisfo.

Quanto alle ritenute IRPEF, la tesi del ricorrente è stata rigettata. La trattenuta operata dall’INPS non è imposta, ma ritenuta d’acconto che l’Istituto, quale sostituto di imposta, è tenuto ad applicare per legge, spettando all’Agenzia delle Entrate le verifiche in sede di dichiarazione dei redditi. Gli arretrati pensionistici sono soggetti a tassazione separata in base al principio di cassa, qualora corrisposti in ritardo per motivi indipendenti dalla volontà delle parti: ne deriva che le somme sono tassate nel periodo di erogazione, anche se per competenza sarebbero rientrate nella c.d. no tax area. In ragione della soccombenza reciproca, le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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