Previdenza complementare militari: difetto di interesse e incompetenza territoriale (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 122 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
I dipendenti pubblici non sono titolari di un interesse personale, concreto e attuale che possa essere azionato giudizialmente rispetto all’effettiva entrata in vigore del regime di previdenza complementare, trattandosi di un interesse solo indiretto dipendente dal procedimento di concertazione. La domanda di risarcimento del danno da mancata attuazione della previdenza complementare per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e non a quella della Corte dei conti, attenendo all’inadempimento di prestazioni inerenti al rapporto di pubblico impiego e non a un trattamento pensionistico. La disciplina di cui all’art. 26, comma 20, legge n. 448/1998 ha carattere programmatico e non incide su posizioni soggettive tutelabili in via diretta.
Il Fatto
I ricorrenti, tutti dipendenti ed ex dipendenti delle Forze Armate, hanno adito la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, in riassunzione dopo una declinatoria di giurisdizione del TAR. Lamentano che l’introduzione, con la legge n. 335/1995, del sistema pensionistico contributivo in luogo del più favorevole sistema retributivo sia penalizzante per il comparto difesa e sicurezza, essendo mancata l’attivazione della previdenza complementare destinata a riequilibrare la riduzione patrimoniale subita.
Chiedono quindi l’accertamento del diritto al sistema retributivo, in subordine fino all’avvio della previdenza complementare, e la condanna del Ministero della Difesa e dell’INPS al risarcimento dei danni da mancato tempestivo avvio delle procedure di negoziazione e concertazione. Si costituiscono i resistenti, eccependo la mancata riassunzione nel termine, l’incompetenza territoriale, l’inammissibilità e il difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile esamina anzitutto l’eccezione di mancata riassunzione. Richiamato il codice di giustizia contabile, rileva che quando la giurisdizione è declinata sono fatti salvi gli effetti della domanda se questa è riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Il ricorso risulta depositato in termini rispetto alla pronuncia declinatoria.
È invece fondata l’eccezione di incompetenza per territorio per i ricorrenti non residenti in Emilia-Romagna all’atto della proposizione del ricorso: la Corte esclude qualsiasi vis attractiva della competenza del TAR che possa estendersi al giudice contabile.
Nel merito il ricorso è infondato. La Corte richiama Cass. civ., Sez. Un., n. 22807 del 20.10.2020, secondo cui la domanda di risarcimento del danno da mancata attuazione della previdenza complementare per il personale del comparto è riservata alla concertazione-contrattazione ai sensi dell’art. 26, comma 20, legge n. 448/1998 e dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 252/2005, e spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di prestazioni inerenti al rapporto di pubblico impiego e non di trattamento pensionistico.
Il Collegio condivide poi l’indirizzo del TAR Lazio, Sez. stralcio, n. 21547 del 02.12.2024: i dipendenti pubblici non sono titolari di un interesse personale, concreto e attuale azionabile rispetto all’effettiva entrata in vigore del regime di previdenza complementare, essendo la loro posizione di mera aspettativa. La disciplina invocata ha carattere programmatico e non viola precetti costituzionali.
La Corte dichiara pertanto l’incompetenza territoriale della Sezione per alcuni ricorrenti e rigetta il ricorso per gli altri, con condanna alle spese legali liquidate in favore di ciascun resistente, ridotte per il Ministero della Difesa stante la rappresentanza personale.
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Nota della Redazione
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