Partecipazioni societarie e controllo della Corte dei conti sugli atti deliberativi (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 96 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisto di una partecipazione societaria da parte di un ente locale è soggetto, ai sensi dell’art. 5 TUSP, a un controllo di conformità che la Sezione regionale di controllo esercita entro sessanta giorni dal ricevimento, con scrutinio dei presupposti giuridici ed economici della scelta. Il sindacato investe la competenza dell’organo, i vincoli tipologici e finalistici di cui agli artt. 3 e 4 TUSP, la sostenibilità finanziaria e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. L’onere motivazionale deve essere analitico e dare conto anche del confronto con le soluzioni gestionali alternative, diretta o esternalizzata. Il parere negativo non inibisce l’operazione, ma obbliga l’amministrazione a motivare analiticamente le ragioni del dissenso e a pubblicarle. In difetto di censure ostative, la Corte non ravvisa elementi preclusivi all’acquisto della partecipazione.
Il Fatto
Il Comune di Bassano del Grappa ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto l’atto deliberativo consiliare con cui ha disposto l’acquisizione di una quota di partecipazione in una società in house operante nel settore ICT, mediante sottoscrizione di un aumento di capitale. L’operazione, di importo contenuto, si inserisce in una strategia di digitalizzazione dell’ente e in programmi finanziati dalla Regione.
L’ente ha chiesto il pronunciamento della Corte ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, dichiarando che l’acquisto sarebbe avvenuto solo all’esito delle determinazioni della Sezione. La questione sottoposta concerne la conformità dell’atto deliberativo ai parametri normativi che presidiano l’ingresso pubblico in società già costituite.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal quadro dell’art. 5 TUSP, come modificato dalla legge n. 118 del 2022, che configura una peculiare attività di controllo con tempi, parametri ed esiti definiti. Richiama la pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022, che ha qualificato tale funzione come scrutinio dei presupposti giuridici ed economici della scelta prima della sua attuazione, e ammette il ricorso alla documentazione di altra amministrazione partecipante alla stessa società.
Sul piano della competenza, l’atto risulta adottato dal Consiglio comunale, conformemente all’art. 7, comma 1, lett. d) TUSP, richiamato dall’art. 8 TUSP, con motivazione analitica in ordine alla necessità della società per le finalità istituzionali dell’ente. Le consultazioni pubbliche risultano effettuate e la perizia di stima è allegata agli atti.
I vincoli tipologici e finalistici degli artt. 3 e 4 TUSP appaiono rispettati. La società è a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, dotata di organo di controllo e revisore, e il suo oggetto sociale esprime un rapporto di strumentalità riconducibile all’autoproduzione di beni o servizi strumentali di cui all’art. 4, comma 2, lett. d), TUSP.
Quanto alla sostenibilità finanziaria, la Corte ne distingue il profilo oggettivo e quello soggettivo. Il primo attiene alla capacità della società di garantire l’equilibrio economico-finanziario; il secondo agli effetti sull’equilibrio di bilancio dell’ente. Sul versante oggettivo, i bilanci degli ultimi cinque anni presentano utili di esercizio e il business plan risulta coerente con l’analisi prospettica; sul versante soggettivo, i dati di rendiconto evidenziano risultati positivi e la copertura della spesa è assicurata da una variazione di bilancio.
La convenienza economica è valutata comparando i costi di precedenti affidamenti con quelli proposti dalla società, risultati inferiori, e richiamando l’analisi di analogo affidamento svolta da altro comune. La Corte osserva che l’ente non ha esplicitato le ragioni dell’esclusione della gestione diretta, ma desume dai reiterati ricorsi ad affidamenti esterni l’assenza delle professionalità necessarie. Quanto agli aiuti di Stato, la natura in house a capitale interamente pubblico esclude la fattispecie dall’ambito applicativo della disciplina europea. La Sezione conclude non ravvisando elementi ostativi all’acquisto.
Nota della Redazione
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