Obbligo di resa del conto e discarico dell’agente contabile dell’imposta di soggiorno (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 112 del 03.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
È agente contabile, con il conseguente obbligo di resa del conto giudiziale, il soggetto — anche di fatto — che ha maneggio di denaro pubblico o è incaricato di riscossioni e pagamenti per l’amministrazione. Tale qualifica spetta al gestore di una struttura ricettiva investito della riscossione e del riversamento dell’imposta di soggiorno istituita dall’ente locale. L’obbligo di rendere il conto, per ottenere il discarico all’esito del giudizio, risponde ai principi di necessarietà del giudizio di conto riconosciuti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 114/1975. Il conto compilato d’ufficio per l’inadempimento dell’agente, se chiude in pareggio e non è oggetto di rilievi, è approvato con dichiarazione di regolarità della gestione e discarico.

Il Fatto

Il Comune di Cabras ha compilato d’ufficio, con il modello 21, il conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2022 per l’imposta di soggiorno. Il titolare della struttura ricettiva, nella veste di agente contabile, non aveva adempiuto, nonostante i ripetuti solleciti, all’obbligo di presentazione del conto.

Il Giudice designato, all’esito delle verifiche, ha chiesto la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 147, comma 3, lettera a), del codice di giustizia contabile. La Procura Regionale ha depositato conclusioni favorevoli al discarico. All’udienza non si sono costituiti né l’Amministrazione né l’agente contabile, mentre il Pubblico Ministero ha confermato le conclusioni in atti.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione della nozione di agente contabile. Ai sensi degli artt. 74 del r.d. n. 2440 del 1923, 610 e seguenti del r.d. n. 827 del 1924, art. 44 del T.U. n. 1214 del 1934 e, per gli enti locali, degli artt. 93 e 233 del d.lgs. n. 267 del 2000, sono agenti contabili tutti i soggetti incaricati delle riscossioni o dei pagamenti, o che comunque hanno maneggio di pubblico denaro, vuoi in forza di formale investitura, vuoi “di fatto”.

Il Collegio richiama l’esigenza imprescindibile che chi gestisce beni pubblici dia dimostrazione del legittimo impiego e della corretta destinazione degli stessi. L’obbligo di rendere il conto per ottenere il discarico costituisce, in questi termini, un passaggio essenziale cui ogni agente contabile deve attenersi, in forza dei principi di necessarietà del giudizio di conto riconosciuti dalla Corte costituzionale, sentenza n. 114/1975.

Applicando tali coordinate, la Corte ritiene sussistenti tutti i presupposti della qualifica in capo al titolare della struttura ricettiva. Questi, infatti, è gestore di un’attività soggetta al tributo istituito dall’ente locale ed è investito del relativo introito e del riversamento nella tesoreria comunale.

Dalla disamina del conto compilato d’ufficio, redatto sulla documentazione in possesso del Comune, il resoconto chiude in pareggio. Non sono stati mossi rilievi né dall’Ente titolare e destinatario del tributo né dal Pubblico Ministero contabile.

Il Collegio, pertanto, reputa la gestione regolare e approva il resoconto, disponendo il discarico dell’agente contabile. Il pronunciato discarico esonera la Corte dal provvedere sulle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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