RIA regionale siciliana e rideterminazione della base pensionabile: rigetto (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 391 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 51 della legge n. 388/2000 non è invocabile dagli ex dipendenti della Regione Siciliana per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico mediante l’inclusione delle maggiorazioni della R.I.A. nel triennio 1991-1993. La disciplina regionale della retribuzione individuale di anzianità, adottata nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del personale, fissa autonomamente al 1° luglio 1990 il congelamento degli incrementi legati al previgente sistema delle classi e degli scatti. È preclusa, inoltre, ogni doglianza sulla consistenza degli emolumenti percepiti in epoca anteriore al 1° luglio 1998, non proposta, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000 innanzi al giudice amministrativo. La base pensionabile, ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, è costituita dagli emolumenti integralmente percepiti all’atto del collocamento in quiescenza.
Il Fatto
I ricorrenti, ex dipendenti della Regione Siciliana in quiescenza e un titolare di pensione di reversibilità, hanno convenuto in giudizio il Fondo Pensioni Sicilia e l’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica per ottenere la rideterminazione della base pensionabile. La pretesa si fonda sulle maggiorazioni della R.I.A. che, secondo la loro prospettazione, avrebbero dovuto essere corrisposte nel triennio 1991-1993. A sostegno della domanda hanno invocato la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 51 della legge n. 388/2000. Da quella caducazione hanno dedotto la reviviscenza della proroga al 31 dicembre 1993 prevista dall’art. 7 del d.l. n. 384/1992, con effetti estesi all’ordinamento regionale in ragione del parallelismo tra le due discipline.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ha respinto l’istanza di rinvio formulata dalla difesa dei ricorrenti, rilevando che la costituzione delle amministrazioni era avvenuta nei termini e che uno spatium temporis sufficiente era rimasto per approntare le controdeduzioni. Nel merito, il ricorso è stato dichiarato infondato sotto un duplice profilo.
La Corte ha anzitutto escluso il dedotto difetto di giurisdizione. Il petitum sostanziale attiene esclusivamente alla riliquidazione della prestazione pensionistica, senza conseguenze sul rapporto di lavoro già cessato. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 12337 del 2010 e di Cass. n. 17927 del 2013, il giudice ha confermato la giurisdizione contabile ogni volta che la domanda provenga da un dipendente già in quiescenza e riguardi l’ammontare della pensione.
Il nucleo della decisione investe la disciplina transitoria. L’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 devolve al giudice amministrativo, in via esclusiva, le controversie relative al periodo anteriore al 1° luglio 1998, da proporsi a pena di decadenza entro il 15 settembre 2000. I ricorrenti non hanno attivato alcun rimedio nel termine, sicché non possono ora contestare la consistenza degli emolumenti percepiti in epoca anteriore alla data spartiacque.
Il profilo è decisivo perché, ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, la base pensionabile è costituita dagli emolumenti integralmente percepiti all’atto del collocamento in quiescenza. La Corte ribadisce che nessun elemento retributivo può transitare nel calcolo pensionistico se non riconosciuto e goduto dal dipendente, salvo eventuale accertamento giudiziale postumo. In assenza di azione innanzi al giudice del lavoro e di atti interruttivi, i crediti retributivi sono peraltro prescritti.
Il giudice unico aggiunge un’autonoma ragione di rigetto. La pronuncia della Consulta riguarda uno specifico comparto dei dipendenti statali e non è estensibile a quelli regionali. La disciplina siciliana della R.I.A., adottata in forza dell’art. 14, comma 1, lett. q), dello Statuto, ha carattere peculiare e autonomo, senza rinvio alla normativa statale. L’art. 5 della legge regionale n. 19/1991, abrogando la lettera a) della tabella O della legge regionale n. 41/1985 dal 2 luglio 1990, ha stabilizzato il congelamento già introdotto dall’art. 5 della legge regionale n. 11/1988. La Corte ha quindi negato la natura di riforma economico-sociale dell’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000, confermando il proprio consolidato orientamento.
Le spese di lite sono state interamente compensate in ragione della novità della questione. Il giudice ha fissato in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
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Nota della Redazione
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