Controllo successivo escluso senza contrasto in punto di diritto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 94 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo della Ragioneria e il dirigente responsabile, che si concluda con l’assunzione espressa, da parte di questi, della determinazione di dare comunque corso al provvedimento sotto la propria responsabilità. La sola contestazione della tardività nell’invio dell’atto, che non involga questioni interpretative sulla regolarità amministrativa e contabile, integra una mera questione procedurale di tempistiche e non legittima l’attivazione della funzione di controllo successivo. In assenza di tale presupposto, la Sezione dichiara il non luogo a provvedere.

Il Fatto

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo un contratto di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato da tempo parziale a tempo pieno, adottato da un istituto comprensivo. Il provvedimento era stato restituito privo del visto perché inoltrato al controllo in data successiva a quella di adozione, senza la contestualità richiesta dall’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 123/2011.

A fronte dell’osservazione, il dirigente scolastico aveva chiesto la registrazione ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011. La Ragioneria ha quindi trasmesso gli atti alla Sezione, rilevando la tardività come ostativa all’esercizio del controllo preventivo. La questione è stata deferita alla valutazione collegiale insieme ad altri provvedimenti di analoghe amministrazioni scolastiche, tutti accomunati dalla medesima criticità procedurale.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma in via preliminare la propria competenza e rileva l’inconferenza della giurisprudenza contabile richiamata dalla Ragioneria a sostegno del proprio operato. Nei casi invocati si trattava di termini stabiliti a pena di decadenza, oppure di ritardi che si aggiungevano a plurime illegittimità, o ancora di atti comunque scrutinai nel merito: situazioni non sovrapponibili a quella in esame.

Nel merito, la Corte ricostruisce la struttura dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011. La norma prevede l’invio al competente ufficio di controllo della Corte dei conti degli atti ai quali il dirigente dà seguito, nonostante le osservazioni impeditive della Ragioneria, sotto la propria responsabilità. Sotto il profilo sostanziale, il controllo successivo presuppone dunque un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo e il dirigente.

La funzione assegnata alla Corte è quella di garante della corretta gestione del bilancio dello Stato, chiamata a valutare la fondatezza delle osservazioni formulate ovvero il corretto esercizio della facoltà del dirigente di non conformarvisi. Restano perciò irrilevanti le divergenze meramente formali, mentre non può attivarsi il controllo se il dirigente non ha esplicitamente richiesto di dare ulteriore corso al provvedimento sotto la propria responsabilità.

Nella fattispecie, l’unico punto di contestazione non superato attiene alla tardiva trasmissione del contratto: nessuna questione interpretativa emerge sulla regolarità amministrativa e contabile. La Sezione osserva inoltre che l’atto risulta inviato alla Ragioneria tempestivamente, essendo stato protocollato in data coincidente con quella di adozione. Il caso esula quindi dal perimetro applicativo dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011.

Da qui la declaratoria di non luogo a provvedere per carenza dei presupposti di legge, con restituzione dell’atto così come pervenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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