Contabile di cassa CUP: prova del versamento e istruttoria su portavalori (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 101 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’agente contabile che abbia consegnato il denaro pubblico al portavalori non è per ciò solo liberato: la presunzione di responsabilità permane fino a quando non sia provato l’effettivo versamento in Tesoreria. L’accertamento dell’ammanco richiede la ricostruzione del rapporto tra somme riscosse, distinte di consegna e reversali, con superamento delle mere risultanze dei report bancari estratti dall’Istituto tesoriere. Ove permangano discordanze tra i due possibili conteggi e il quadro probatorio non sia completo, il giudice contabile non definisce il merito, ma sospende la decisione e dispone istruttoria ai sensi dell’art. 149, comma 1, c.g.c., ordinando il deposito documentale alla banca, al portavalori e all’amministrazione.

Il Fatto

Le agenti contabili hanno reso il conto giudiziale n. 23802 per la gestione interna della Cassa CUP distrettuale di una struttura sanitaria per l’esercizio 2018, depositato in Segreteria con firma congiunta e visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario. La questione giunge alla Sezione giurisdizionale sulla base della relazione del magistrato relatore, che ha prospettato due possibili conteggi dell’ammanco.

Secondo un primo riscontro, tra somme riscosse e versamenti in Tesoreria emergerebbe una differenza non versata di euro 4.282,72. Secondo un secondo riscontro, basato sulle distinte di consegna al portavalori, la differenza sarebbe di euro 6.161,06, con un maggiore ammanco di euro 1.878,37. Le contabili hanno eccepito l’intervenuta scadenza dei termini, l’incertezza sull’importo e, nel merito, il trasferimento della responsabilità al portavalori dopo la consegna.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ritiene tempestivamente esercitata la verifica del conto: il deposito risale al 28 giugno 2019 e la successione degli adempimenti istruttori, protrattasi fino alla stesura della relazione, non integra l’ipotesi estintiva dell’art. 150, comma 1, c.g.c., che richiede il decorso di cinque anni dal deposito senza relazione o contestazioni.

Nel merito, la Sezione non definisce il giudizio. Il quadro probatorio presenta due distinte ricostruzioni dell’ammanco, entrambe fondate su riscontri documentali parziali. I report delle reversali sono stati estratti dall’amministrazione dal sito della banca tesoriera, poiché l’Istituto non ha dato riscontro alle richieste documentali. Le distinte di consegna presentano anomalie nelle date, in parte coincidenti con giorni festivi, e nelle numerazioni delle ricevute, non sequenziali e talvolta replicate.

La difesa delle contabili valorizza due argomenti. Il primo attiene al trasferimento della responsabilità al portavalori al momento della consegna dei plichi; il secondo riguarda l’attività di vigilanza dei superiori gerarchici, dai quali i resoconti degli incassi erano inviati previa sottoscrizione. Il magistrato relatore ha considerato più significativo il conteggio derivante dal riscontro puntuale tra somme incassate e versamenti, ipotizzando in via presuntiva che il divario tra i due risultati possa dipendere dalla inclusione, nei versamenti del 2018, di somme riscosse a fine 2017.

Di fronte a tale incertezza, il Collegio ritiene necessario proseguire l’istruttoria. Dispone quindi che la banca trasmetta le reversali o altro documento attestante il versamento degli incassi di competenza 2018, indipendentemente dall’anno di riversamento, verificando l’eventuale attribuzione ad altre Casse CUP della medesima azienda; che il portavalori trasmetta le scritture riferibili alle distinte di accompagnamento dei plichi, anche se ritirati nel 2019, al fine di verificare il pareggio del conto; e che l’azienda sanitaria produca la documentazione attestante la riconciliazione al 31 dicembre 2018 tra le movimentazioni registrate dal Tesoriere e quelle contabili aziendali, con evidenza di quelle relative al distretto interessato.

La causa è rinviata, all’esito dell’incombente istruttorio, all’udienza del 14 gennaio 2025, con spese riservate al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *