Responsabilità erariale del legale rappresentante per contributo non rendicontato (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 309 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto privato percettore di un contributo pubblico è titolare di un rapporto di servizio con l’amministrazione erogante, indipendentemente dal titolo in base al quale gestisce il denaro pubblico. La mancata o non veritiera rendicontazione della spesa comprova la dannosità della condotta e la frustrazione della finalità pubblica, con conseguente obbligo di restituzione. Alla responsabilità dell’ente beneficiario si affianca in via solidale quella personale del legale rappresentante che, sottoscrivendo la domanda e gestendo le somme per fini difformi, si sia reso agente contabile di fatto. La consapevole violazione degli obblighi di rendicontazione integra il requisito soggettivo del dolo.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato un’associazione beneficiaria di un contributo erogato dalla Regione Piemonte per la realizzazione di lavori edili finalizzati a un centro di aggregazione giovanile, insieme al suo legale rappresentante, per il danno erariale di euro 102.519,55. Il contributo era stato revocato con determina regionale a seguito della scoperta di irregolarità nelle fatture presentate in sede di rendicontazione: una fattura era già stata impiegata per un altro finanziamento regionale. La somma residua non restituita è stata iscritta a ruolo e affidata all’agente della riscossione.
I convenuti non si sono costituiti in giudizio. La Procura, dopo l’invito a dedurre rimasto senza riscontro, ha chiesto la condanna per la mancata presentazione della corretta rendicontazione di spesa e per l’omessa restituzione delle somme indebitamente percepite.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara la contumacia dei convenuti, ai sensi dell’art. 93 c.g.c., rilevata la regolarità delle notifiche dell’atto di citazione e del decreto di fissazione dell’udienza.
Nel merito, la Corte afferma la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, richiamando le Sezioni Unite nn. 4511/2006, 5019/2010, 25138/2014 e 12086/2016. Dalla documentazione emerge il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, con conseguente inutilità dell’erogazione pubblica e un livello quantomeno di colpa grave, in coerenza con la giurisprudenza contabile richiamata (Sez. II App. nn. 203/2019 e 518/2019).
Il Collegio valorizza la giurisprudenza europea in materia di fondi comunitari, secondo cui il beneficiario che non adempie agli obblighi non può invocare il legittimo affidamento (Corte di giustizia CE, causa C-383/06) e costituisce irregolarità ogni violazione che pregiudichi il bilancio pubblico (Corte di giustizia CE, causa C-465/10). Tali principi sono ritenuti applicabili anche ai fondi statali o regionali. La mancata puntuale rendicontazione comprova la dannosità della condotta, in virtù del principio contabile di necessaria documentazione della spesa (Sez. III App. n. 1529/2020; Sez. giur. Piemonte n. 40/2023): in difetto del redde rationem resta indimostrato l’effettivo impiego delle risorse, tanto più a fronte della contumacia dei convenuti.
Quanto alla posizione del legale rappresentante, la Corte richiama Cass. n. 296/2013: la responsabilità erariale attinge anche chi ha intrattenuto un rapporto organico con l’ente fruitore, ove ne sia derivata la distrazione dei fondi dal fine pubblico. Il convenuto, sottoscrittore della domanda di finanziamento e gestore delle somme per finalità difformi, si è reso agente contabile di fatto (Sez. II App. n. 109/2006; Sez. I App. n. 324/A/2008; Sez. giur. Veneto n. 114/2020; Sez. giur. Toscana n. 112/2021), dovendo rispondere in via solidale dell’ammanco.
Sotto il profilo soggettivo, il Collegio ravvisa il dolo, per la consapevole e intenzionale violazione degli obblighi di rendicontazione, richiamando la Sez. giur. Piemonte n. 227/2022. Accoglie pertanto la domanda e condanna i convenuti al pagamento di euro 102.519,55, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con spese di giudizio a carico dei soccombenti.
Nota della Redazione
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