Controllo concomitante congiunto sui Giochi del Mediterraneo 2026 (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 5 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo concomitante sulle gestioni pubbliche statali può essere svolto in forma congiunta dal Collegio del controllo concomitante e dalla Sezione regionale di controllo territorialmente competente, in composizione integrata ai sensi dell’art. 2 della deliberazione n. 272/2021 del Consiglio di presidenza. In tale assetto il Collegio centrale indirizza l’indagine verso l’amministrazione centrale titolare dell’intervento, mentre la Sezione regionale svolge gli approfondimenti istruttori nei confronti della Regione e degli enti locali, allo scopo di conseguire una visione unitaria dell’iter realizzativo. Le linee comuni del controllo congiunto si ispirano al modello collaborativo e al principio di non aggravamento istruttorio, privilegiando l’acquisizione di dati già disponibili nei sistemi informativi istituzionali. L’azione di controllo è orientata a intercettare gravi irregolarità gestionali e ritardi, con funzione propulsiva e anticipatoria rispetto alle scadenze intermedie.
Il Fatto
La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud è titolare dell’intervento “Giochi del Mediterraneo 2026”. Il progetto è inserito sia nella programmazione centrale del Collegio del controllo concomitante per il 2024, sia nel programma delle attività di controllo della Sezione regionale di controllo per la Puglia.
A seguito dell’invio della programmazione 2024 alle Sezioni regionali, il Presidente della Sezione pugliese ha manifestato interesse ad applicare le modalità procedimentali dell’art. 2 della deliberazione n. 272/2021 del Consiglio di presidenza. Le due articolazioni hanno quindi concordato di procedere congiuntamente al controllo. Il Collegio è stato convocato in composizione integrata per individuare linee comuni, criteri metodologici e forme di collaborazione operativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama integralmente i principi del controllo concomitante già delineati dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 29 del 21 luglio 2009 e precisati dalla deliberazione n. 1 del 22 febbraio 2022. La funzione non si esaurisce nella verifica di legittimità e regolarità finanziaria, ma assume carattere propulsivo e anticipatorio, volto a prevenire deviazioni e ritardi attraverso il dialogo con le amministrazioni.
Le linee comuni individuate muovono dal modello collaborativo. Il Collegio sottolinea che l’unitarietà dei fenomeni esaminati e la rilevanza territoriale dei risultati impongono forme stabili di coordinamento interno all’Istituto, in coerenza con la deliberazione n. 37/2023 delle Sezioni riunite. L’indagine verificherà ritardi, inefficienze e disfunzioni gestionali del progetto, con attenzione ai cronoprogrammi e agli obiettivi intermedi.
Sul piano dei criteri metodologici, il Collegio valorizza il principio di non aggravamento istruttorio: le richieste di atti e documenti devono essere contenute quando i dati siano reperibili altrove, in particolare tramite i sistemi informativi istituzionali. Le risultanze istruttorie saranno confrontate con i dati presenti in SICR e BDAP o in banche dati regionali. L’acquisizione avverrà nel rispetto del contraddittorio previsto dall’art. 11 della legge n. 15/2009, mediante richieste istruttorie, audizioni o visite in loco.
La collaborazione operativa è ripartita per ambiti soggettivi: il Collegio svolge l’indagine verso l’amministrazione centrale titolare, mentre la Sezione regionale effettua gli approfondimenti verso la Regione, le altre amministrazioni pubbliche e gli organi di governance aventi sede nel territorio. Le acquisizioni saranno condivise tra i magistrati istruttori, che si confronteranno periodicamente. In caso di criticità comuni, la relazione di deferimento sarà sottoscritta da ciascuno per la propria parte e trasmessa ai rispettivi Presidenti, con successiva adunanza in composizione integrata.
Quanto agli esiti, il Collegio distingue a seconda della gravità. In presenza dei presupposti dell’art. 22 del d.l. n. 76/2020, la deliberazione di accertamento è seguita dall’attivazione della responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001. Per criticità non raggiungenti tale soglia, si procede con deliberazione di accertamento e successiva verifica di rimozione, seguita da raccomandazioni. In assenza di criticità, i magistrati propongono ai Presidenti un decreto congiunto di presa d’atto. Il Collegio approva pertanto le modalità della collaborazione operativa, delle procedure, dei criteri metodologici e delle linee comuni dei controlli da svolgere in comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.