Pensione privilegiata militare: calcolo contributivo per chi ha servizio dal 2001 (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 100 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pensione privilegiata militare, per le infermità ascrivibili alla prima categoria, è pari alla base pensionabile di cui all’art. 53 del D.P.R. n. 1092/1973, aumentata del 18 per cento. Tuttavia, il sistema di calcolo applicabile — retributivo, misto o contributivo — dipende esclusivamente dall’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995. Il dipendente che abbia prestato servizio con contributi solo a decorrere dal 1° gennaio 1996 è interamente soggetto al sistema contributivo, introdotto dalla legge n. 335/1995, anche in materia di pensioni militari. Non è quindi invocabile il metodo retributivo, né spettano i benefici del 2,44 per cento riconosciuti dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite, n. 12/2012, quando la modifica del coefficiente di calcolo non produca variazioni nel trattamento.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha prestato servizio in una missione internazionale e nel 2012 è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente. Nel 2013 è stato riformato per gravi infermità, ascritte alla prima categoria, riconosciute dipendenti da causa di servizio. Dal 2013 è titolare di pensione privilegiata e percepisce l’assegno di superinvalidità.
Il ricorrente ha chiesto il ricalcolo della pensione secondo il metodo retributivo, assumendo come base l’ultima retribuzione tabellare percepita, maggiorata del 18 per cento, oltre all’indennità di assistenza e accompagnamento ai sensi della legge n. 111/1984, con gli arretrati. L’INPS, costituitosi, ha riconosciuto la spettanza dell’indennità di accompagnamento, contestando le altre domande.
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto rilevato che, in corso di giudizio, l’Istituto ha determinato e posto in liquidazione l’indennità di assistenza e di accompagnamento dalla decorrenza della pensione. Il ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, sicché il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere su tale domanda.
Quanto al ricalcolo della pensione, il giudice ha ricostruito il quadro normativo. L’art. 67, comma 2, del D.P.R. n. 1092/1973, richiamato dall’art. 1885 del d.lgs. n. 66/2010, prevede che la pensione privilegiata sia pari alla base pensionabile di cui all’art. 53 del medesimo testo unico, costituita dall’ultimo stipendio e dagli assegni pensionabili, aumentata del 18 per cento. La Corte ha però distinto la base pensionabile dalla retribuzione pensionabile, quest’ultima aumentata del 7,50 per cento ai sensi dell’art. 2 della legge n. 206/2004.
Il punto decisivo riguarda il sistema di calcolo. Il d.lgs. n. 503/1992 e la legge n. 335/1995 hanno introdotto il sistema contributivo dal 1° gennaio 1996, mantenendo il retributivo solo per chi al 31 dicembre 1995 aveva almeno diciotto anni di contributi. Le Sezioni Riunite, con la sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ, hanno individuato nel diciottesimo anno di anzianità l’unico spartiacque.
Poiché dal provvedimento di liquidazione emerge che il ricorrente ha svolto servizio con contributi solo a partire dal 2001, data successiva al 1° gennaio 1996, l’intero trattamento rientra nel sistema contributivo. La Corte ha quindi ritenuto corretto l’operato dell’INPS. Ne consegue che non spettano i benefici del 2,44 per cento di cui alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/2012, poiché la modifica del coefficiente non ha prodotto variazioni. Il ricorso è stato così respinto quanto alla domanda di riliquidazione, con integrale compensazione delle spese per la reciproca soccombenza virtuale e la novità della questione.
Nota della Redazione
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