Maggiorazione sociale sulla pensione di reversibilità e soccombenza virtuale dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 33 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La maggiorazione sociale prevista dall’art. 38 della legge n. 448/2001 spetta al titolare di pensione di reversibilità che possieda il requisito anagrafico e un reddito annuo inferiore al limite di legge, rivalutato annualmente. Il diritto alla prestazione non è condizionato alla sollecitudine dell’Istituto previdenziale: la comunicazione reddituale trasmessa dall’assicurato è sufficiente a far sorgere l’obbligo di corresponsione. L’INPS che adempia solo in corso di giudizio, dopo le iniziative processuali del ricorrente, è condannato alle spese di lite in forza del principio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto alla Corte dei conti il riconoscimento della maggiorazione sociale sulla pensione di reversibilità, con decorrenza dal mese di agosto 2011 e per le annualità successive, oltre interessi e rivalutazione. La domanda trae origine da un giudizio di secondo grado davanti alla Corte d’Appello di L’Aquila, che ha declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti, davanti alla quale il procedimento è stato riassunto.

Nel corso del giudizio l’INPS ha rideterminato il trattamento pensionistico, riconoscendo la prestazione e corrispondendo gli arretrati. La parte ricorrente ha quindi preso atto dei pagamenti per gli anni dal 2018 al 2022, insistendo però per l’annualità 2016, non adeguata. L’Istituto ha sostenuto di non avere agli atti la comunicazione reddituale relativa a quell’anno, mentre la ricorrente ha depositato la documentazione inviata.

La Motivazione della Corte

Il giudizio ha ad oggetto il riconoscimento della maggiorazione sociale disciplinata dall’art. 38 della legge n. 448/2001. Il Giudice richiama il testo della norma e individua i due requisiti che ne condizionano l’erogazione: quello anagrafico, pari a settanta anni di età, riducibile fino a cinque anni in ragione della contribuzione fatta valere, e quello reddituale, che impone un reddito annuo del richiedente inferiore al limite di € 6.713,98, aumentato ogni anno in misura corrispondente all’incremento del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Quanto alle annualità dal 2018 al 2022, la Corte rileva che l’INPS ha corrisposto l’incremento e che la ricorrente ne ha preso atto, aderendo alla richiesta dell’Istituto. Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione a tale periodo.

Sull’annualità 2016, il Giudice accerta che la ricorrente ha maturato il requisito anagrafico, avendo compiuto il sessantacinquesimo anno di età in data 11.07.2011, come precisato dalla circolare INPS n. 17 del 16.01.2002. Il reddito dichiarato, pari a € 6.518,36, risulta inferiore di € 1.779,93 al limite reddituale previsto per quell’anno in € 8.298,29. La Corte ritiene provata la comunicazione all’Istituto previdenziale, essendo stata depositata la relativa documentazione personale.

Ne deriva il riconoscimento del diritto alla maggiorazione per il 2016, pari a € 1.779,93, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Sulle spese di lite la Corte applica il principio della soccombenza virtuale: l’INPS ha riconosciuto la fondatezza della pretesa solo in seguito alle iniziative giudiziali della ricorrente e va pertanto condannato al pagamento delle spese, liquidate in via forfettaria in € 500,00, oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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