PNRR sanità, ritardi nelle Case della Comunità e violazione dell’art. 15 d.l. (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 166 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo concomitante sull’attuazione del PNRR, la Sezione regionale della Corte dei conti verifica l’acquisizione e l’impiego delle risorse ed è chiamata a rilevare non solo il mancato raggiungimento dei target e il ritardo fisico e procedurale degli interventi, ma anche le violazioni delle disposizioni contabili che regolano l’accertamento delle entrate da trasferimento. Il ritardo nell’iscrizione a bilancio delle somme assegnate dall’amministrazione titolare, protratto oltre i tempi imposti dalla programmazione, integra violazione dell’art. 15, comma 4, d.l. n. 77/2021, che consente ai beneficiari di accertare le entrate sulla base della formale deliberazione di assegnazione, senza attendere l’impegno dell’amministrazione erogante. La funzione di tale norma è acceleratoria: il differimento del suo adempimento determina un rallentamento della spesa non giustificabile con lo sfasamento fisiologico tra esecuzione, fatturazione e rendicontazione. In sede di controllo, l’accertamento del conseguimento dei target intermedi di un sub-investimento costituisce un risultato positivo, che non esonera la Sezione dall’attivare la procedura di interlocuzione sugli interventi che presentano criticità realizzative. La mancata comunicazione delle misure correttive nel termine assegnato viene valutata dalla Sezione come omessa adozione di ogni misura e come assenza di ulteriori avanzamenti.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha approvato la relazione sullo stato di attuazione, al 30 giugno 2025, degli investimenti M6C1-I1.1 “Case della comunità e presa in carico della persona” e M6C1-I1.2 “Casa come primo luogo di cura e telemedicina”. L’indagine ha riguardato le ASL di tutte le province pugliesi, gli IRCCS e le aziende ospedaliero-universitarie, quali soggetti attuatori, con la Regione in funzione di monitoraggio.
La misura sulle Case della Comunità assegna alla Puglia 204,4 milioni di euro per 121 interventi, di cui 43 nuove edificazioni e 78 ristrutturazioni. I sub-investimenti ADI, COT e Telemedicina valgono complessivamente 332,2 milioni di euro. La questione sottoposta al controllo attiene al disallineamento tra avanzamento procedurale e avanzamento finanziario, e alle cause che lo hanno determinato.
La Motivazione della Corte
Sull’investimento delle Case della Comunità, alla data di rilevazione risultano sottoscritti 115 contratti e avviati 86 cantieri su 121. I sei interventi non contrattualizzati dipendono da difficoltà progettuali, dall’inidoneità dei siti originariamente candidati e da ritardi degli operatori economici. La Sezione qualifica tali criticità come carenze progettuali nelle attività propedeutiche, sintomatiche di una valutazione ex ante insufficiente della politica pubblica. Rileva, inoltre, che la spesa regionale si attesta all’8%, contro una media nazionale del 14,59% riferita a febbraio 2025, con un divario territoriale tra Regioni settentrionali e meridionali.
Sul versante del controllo concomitante, la Sezione sottolinea che il ritardo procedurale non è l’unica causa del rallentamento della spesa. I soggetti attuatori hanno rappresentato di non aver potuto irrobustire le piante organiche, con conseguente rallentamento nella trasmissione della rendicontazione. Il Collegio esclude che lo sfasamento tra esecuzione, contabilizzazione e rendicontazione su ReGiS possa giustificare un dato di spesa pari al 6,46% per le COT, poiché la percentuale concerne la spesa effettivamente sostenuta.
Il passaggio centrale riguarda l’ADI. La Regione ha iscritto a bilancio le ulteriori risorse assegnate con decreto ministeriale dell’8 aprile 2025 solo con deliberazione di Giunta del 22 ottobre 2025. La Sezione ravvisa in tale condotta la violazione dell’art. 15, comma 4, d.l. n. 77/2021, che, in deroga alle ordinarie procedure contabili, abilita i beneficiari ad accertare le entrate sulla base della formale assegnazione, senza attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità. Il ritardo è quindi qualificato come irregolarità contabile, non come mera lentezza organizzativa.
La Sezione riconosce, peraltro, il conseguimento dei target dell’ADI, delle COT e della Telemedicina, ricollegandolo all’attività di monitoraggio del Dipartimento regionale competente. Su tale base raccomanda alla Regione di garantire la conclusione del sub-intervento Device mediante pubblicazione del bando entro il semestre in corso, e invita l’amministrazione a riferire entro sessanta giorni sulle misure autocorrettive. Alla mancata comunicazione nel termine, precisa la deliberazione, sarà attribuito il significato di omessa adozione di ogni misura e di assenza di ulteriori avanzamenti procedurali e finanziari.
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Nota della Redazione
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