Pensione di reversibilità all’orfano inabile: parere dell’UML e vivenza a carico (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 32 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di reversibilità dell’orfano maggiorenne presuppone la sussistenza, alla data della morte del dante causa, della inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro, della vivenza a carico e della condizione di nullatenenza. L’accertamento del requisito sanitario può fondarsi sul parere dell’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, organo di consulenza la cui disciplina si differenzia da quella del consulente tecnico d’ufficio in senso proprio e le cui conclusioni non sono vincolanti per il giudice. La vivenza a carico può essere dimostrata anche mediante presunzioni convergenti, purché il ricorrente fornisca elementi fattuali e giuridici idonei a comprovare il sostegno continuativo e quanto meno prevalente del dante causa.
Il Fatto
Il ricorrente, assistito dall’amministratore di sostegno, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità quale orfano maggiorenne inabile del defunto padre. Il Tribunale adito, in accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’INPS, ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti. Il ricorrente ha quindi riproposto la domanda davanti al giudice pensionistico, richiedendo l’accertamento della inabilità alla data del decesso del genitore e della condizione di vivenza a carico, con condanna dell’Istituto al pagamento dei ratei, interessi e rivalutazione.
L’INPS ha contestato la sussistenza di entrambi i requisiti, eccependo che la Commissione Medica di Verifica aveva escluso lo stato inabilitante alla data della morte del dante causa e che la vivenza a carico non era dimostrata. Ha inoltre sostenuto l’inidoneità probatoria delle autocertificazioni nel giudizio civile.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione, escludendo ulteriori attività istruttorie. Ha richiamato la Sezioni Riunite n. 10/QM/2007 per ricostruire la facoltà del giudice pensionistico di avvalersi di pareri medico-legali e di strutture tecniche pubbliche ai sensi degli artt. 23, 97 e 166 del Codice della giustizia contabile. Il parere dell’Ufficio Medico Legale si differenzia dalla consulenza tecnica d’ufficio per fonte normativa e natura dell’organo, non essendo vincolante per il giudice.
Nel merito, il giudice ha ritenuto attendibile e adeguatamente motivato il parere dell’Ufficio Medico Legale, che ha accertato come, alla data del decesso del padre, il ricorrente fosse già affetto da psicosi paranoidea cronica grave con rifiuto di malattia, tale da renderlo inabile a qualsiasi attività lavorativa. Le conclusioni paiono al giudice pienamente condivisibili, frutto di un percorso logico e scientifico aderente ai fatti di causa.
Quanto al quadro normativo, il diritto alla reversibilità è subordinato ai requisiti fissati dagli artt. 82 e 86 del d.P.R. n. 1092/1973, dall’art. 40 della legge n. 379/1955, dall’art. 13 del r.d. n. 636/1939 e dall’art. 19 del d.P.R. n. 818/1957. Il requisito sanitario è stato accertato dall’organo consulenziale.
La Corte ha poi esaminato la vivenza a carico, richiamando l’art. 85 del T.U. n. 1092/1973 e la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15440/2004, Cass. n. 11966/2015, Cass. n. 14346/2016, Cass. n. 8678/2018), che richiede la dimostrazione del mantenimento continuativo e prevalente, non essendo sufficiente la mera convivenza. Ha richiamato anche l’orientamento contabile (Sez. III/A n. 40/2021) sull’onere probatorio a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.
Nel caso concreto, dagli atti risultano presunzioni convergenti: la convivenza con la madre e la sorella, la condizione fiscale di familiare a carico del padre, l’insussistenza di capacità lavorativa al momento del decesso e la patologia risalente all’anno 1989. Su tali basi il giudice ha dichiarato il diritto del ricorrente alla pensione di reversibilità e ha condannato l’INPS al pagamento dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione, compensando integralmente le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.