Moltiplicatore pensionistico e base imponibile dell’ultimo anno di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 247 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del montante contributivo per il personale militare escluso dall’istituto dell’ausiliaria, l’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 va interpretato nel senso che il moltiplicatore si applica sulla base imponibile dell’ultimo anno di servizio, da intendersi come anno effettivo di calendario e non come retribuzione mediata degli ultimi 360 giorni antecedenti la cessazione. L’incremento, pari a cinque volte tale base, costituisce un quid pluris che si aggiunge al montante contributivo effettivamente maturato alla data di uscita, senza che possa operarsi una sua annualizzazione virtuale comprensiva dei mesi nei quali il rapporto era già cessato e non vi è stata contribuzione.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente di un’amministrazione penitenziaria collocato in quiescenza nel marzo 2022 per raggiunti limiti di età, ha adito la Corte dei conti lamentando che l’Inps avesse liquidato il trattamento pensionistico senza applicare correttamente il moltiplicatore di cui all’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, pur essendo egli appartenente al personale militare escluso dall’istituto dell’ausiliaria. Ha inoltre chiesto il ricalcolo della pensione per effetto dell’adeguamento contrattuale relativo al triennio 2019-2021, in applicazione del d.P.R. n. 57/2022.

L’Inps, costituendosi, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile per la parte relativa al trattamento di fine servizio, ha sostenuto la correttezza del calcolo effettuato sulla base imponibile mediata e ha dedotto l’inammissibilità della domanda sui benefici contrattuali, per essere già intervenuto l’adeguamento.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto escluso che il trattamento di fine servizio costituisse oggetto di domanda, essendo indicato solo ai fini pensionistici, superando così implicitamente l’eccezione di difetto di giurisdizione.

Sul moltiplicatore, il Collegio ha osservato che la norma parla espressamente di “incremento” di un importo pari a cinque volte la base imponibile: si tratta di un quid pluris che si aggiunge a quanto già dovuto. Il punto centrale attiene alla determinazione della base imponibile dell’ultimo anno di servizio. Richiamando l’art. 12 delle preleggi, la Corte ha ritenuto che il concetto di anno (365 giorni) non possa essere sostituito da quello di anno mediato di 360 giorni prospettato dall’Inps.

In continuità con la sentenza n. 229/2024 della stessa Sezione, il giudice ha preso a riferimento il montante contributivo risultante dal foglio di calcolo, individuando la base imponibile nell’importo del 2021, da moltiplicare per cinque. Ha però respinto la semplificazione del ricorrente, che operava direttamente una moltiplicazione per sei del montante.

Il moltiplicatore, ha precisato la Corte, si raccorda con il montante contributivo effettivamente maturato nell’anno di uscita, non con quello idealmente annualizzato, che beneficerebbe dei mesi nei quali il rapporto era già cessato senza contribuzione. La domanda sul moltiplicatore è stata quindi rigettata.

Diversa la sorte della domanda sull’adeguamento contrattuale del triennio 2019-2021. L’Inps non ha offerto prova dell’avvenuto adeguamento: la nota richiamata non scorpora le singole voci né il prospetto allegato risulta idoneo in relazione alla determina. La Corte ha pertanto accolto il capo, condannando l’Istituto alla riliquidazione, con spese liquidate in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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