Discarico crediti inesigibili e diligenza del concessionario privato (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 41 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di discarico dei crediti inesigibili degli enti locali, il diniego opposto dall’ente creditore al concessionario privato della riscossione presuppone l’accertamento della inesigibilità del credito imputabile all’inadempimento diligente del concessionario medesimo. La sola condotta omissiva nella comunicazione prevista dall’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 112/1999 non basta a fondare la perdita del diritto al discarico, dovendosi verificare l’effettivo e diligente esercizio dell’azione di riscossione. Il diniego tempestivamente impugnato non sospende l’attività del concessionario, che anzi deve proseguirla, e l’esito di tale attività e le somme medio tempore riscosse vanno valutati dal giudice contabile, con conseguente rideterminazione della somma dovuta.
Il Fatto
Il Comune di Teramo affidò a Soget s.p.a., concessionario privato della riscossione, il recupero di numerosi crediti di natura tributaria. Dopo un’attività di verifica su 142 partite, ritenendo non fondate le giustificazioni ricevute in ordine alla mancata protratta riscossione, l’ente locale adottò 142 provvedimenti di diniego del discarico delle somme iscritte a ruolo. Uno di questi, emesso ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 112/1999, riguardava un debitore le cui contravvenzioni al codice della strada risultavano iscritte a ruolo per gli anni 2001, 2006, 2007, 2008 e 2012.
Nel maggio 2017 la società impugnò dinanzi alla Sezione giurisdizionale tutti i dinieghi. Il giudizio, sospeso in attesa di due pronunce della Corte costituzionale, fu riassunto dalla ricorrente. Il Comune eccepì l’inammissibilità delle ulteriori memorie per mutatio libelli, invocando la piena legittimità del provvedimento adottato. Il Pubblico Ministero concluse per l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’azione, ribadendo che il giudizio promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non è demolitorio dell’atto amministrativo, ma verte sulla fondatezza o infondatezza del diritto dell’ente a ottenere dal concessionario il pagamento delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 112/1999. I vizi dell’attività amministrativa rilevano, quindi, solo nella misura in cui si riverberano sul diritto al rimborso.
In fatto, il Collegio accerta che la Corte costituzionale, con le sentenze richiamate, ha chiarito l’inapplicabilità alla fattispecie della disciplina derogatoria del 2015: trova applicazione esclusiva la normativa ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. Tuttavia, in applicazione del principio del ragionevole affidamento circa l’applicabilità delle norme derogatorie, la società non può dirsi inadempiente per aver omesso la comunicazione nei termini ordinari, occorrendo verificare i presupposti e le condizioni sostanziali della inesigibilità.
Il Collegio respinge preliminarmente l’eccezione di decadenza del Comune dal potere di contestazione, osservando che l’avverbio “immediatamente” impiegato dall’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 112/1999 non pone un termine certo idoneo ad assumere valenza decadenziale, stante la sua intrinseca indeterminatezza. Rileva inoltre che la ricorrente, quale cessionaria di ramo d’azienda, è subentrata nei rapporti giuridici del precedente concessionario nazionale, assumendone le responsabilità per l’attività non proficua già svolta; irrilevante è la circostanza dell’accesso al SIATEL solo dal 2012.
Nel merito, la documentazione prodotta dalla società evidenzia un’attività di riscossione disordinata, episodica e frazionata in atti meramente ripetitivi, caratterizzata da lunghe e ingiustificate pause nella sequenza procedimentale, con effetti sulla prescrizione del diritto. In particolare, per alcune poste le verifiche patrimoniali sono state effettuate a notevole distanza dalla notifica delle cartelle e gli atti di esecuzione coattiva non sono stati tempestivi. Non emergono neppure formali interlocuzioni con il Comune volte a denunciare una mancata collaborazione dell’ente.
Il ricorso è pertanto accolto solo con riferimento alla posta per la quale la ricorrente ha dimostrato la tempestiva notifica della cartella e il successivo decesso del contribuente senza eredi, circostanze che rendono oggettivamente molto difficile il prosieguo della riscossione. Per le restanti poste il ricorso è respinto, con conseguente rideterminazione della somma dovuta ai sensi dell’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999. La complessità del quadro normativo giustifica la compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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