Giurisdizione Corte dei conti e CTU esplorativa in causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 113 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Spetta alla giurisdizione della Corte dei conti la controversia con cui l’interessato, a fronte del diniego amministrativo di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità da cui è affetto, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, ritualmente prospettato nel ricorso quale bene della vita ambito, ancorché non abbia presentato la previa domanda amministrativa di pensione privilegiata. In tal caso l’interesse ad agire è attuale e concreto, poiché oggetto dell’accertamento è la rivalutazione dei presupposti legittimanti il diritto alla pensione privilegiata ordinaria e non la pensione in sé. Nel merito, la richiesta consulenza tecnica d’ufficio è legittimamente negata quando, allo stato degli atti, si risolva in un’indagine meramente esplorativa, non potendo supplire all’onere di allegazione e di prova dei fatti costitutivi che grava sulla parte.

Il Fatto

Il ricorrente, sottufficiale in servizio, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia vertebrale e il connesso beneficio dell’equo indennizzo. La C.M.O. competente ha ascritto l’infermità alla Categoria 8^. Il Comitato di Verifica per le cause di servizio ha espresso parere negativo e l’Amministrazione della Difesa, con proprio decreto, ha dichiarato la patologia non dipendente da fatti di servizio, respingendo la domanda.

Esperito senza esito il riesame in via amministrativa, il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, chiedendo l’annullamento del decreto e l’accertamento della dipendenza da causa di servizio in funzione della futura pensione privilegiata, previa CTU. Si sono costituiti il Ministero della Difesa e l’INPS, sollevando eccezioni preliminari e chiedendo nel merito il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il giudice esamina anzitutto le eccezioni preliminari, tutte respinte. Quanto al difetto di giurisdizione eccepito dal Ministero, la Corte rileva che il precedente richiamato esprime il principio opposto: in quella fattispecie il ricorrente aveva agito in funzione del solo equo indennizzo, senza evocare l’Ente previdenziale né prospettare alcuna pretesa pensionistica. Nel caso in esame, invece, l’INPS è stato evocato e la domanda è volta esclusivamente in funzione del futuro beneficio pensionistico.

Quanto all’eccezione di inammissibilità per carenza della domanda amministrativa, essa è infondata alla luce del principio di diritto espresso dalle Sezioni Riunite n. 12 del 2023: è ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di dipendenza da causa di servizio, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, senza aver presentato domanda amministrativa di pensione.

Parimenti infondata è l’eccezione di carenza di interesse ad agire per essere il ricorrente ancora in servizio. Il medesimo principio presuppone che l’accertamento cada sul trattamento pensionistico futuro: l’interesse attuale e concreto riguarda la rivalutazione dei presupposti legittimanti il diritto alla pensione, non la pensione in sé. Infondata è pure l’esigenza di integrazione del contraddittorio nei confronti del MEF, poiché l’accertamento del Comitato di verifica si configura come fase endoprocedimentale priva di immediata lesività, essendo stato impugnato il provvedimento negativo di rigetto.

Nel merito il ricorso è infondato e va respinto per mancanza di prova sui fatti costitutivi. La Corte ribadisce che la CTU non può esonerare una parte dall’onere di allegazione e prova a suo carico, essendo legittimamente negata quando, come nella specie, miri a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi che avrebbero dovuto essere provati dalla parte. Manca in atti una perizia di parte che evidenzi le criticità del provvedimento del Comitato; la sola constatazione che il parere negativo sia errato non è sufficiente. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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