Caserme verdi criticità accertate senza conseguenze art 22 d l 76 2020 (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 57 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo concomitante sulla gestione, l’accertamento di ritardi nella programmazione e nella progettazione di un programma pluriennale di investimenti pubblici, nonché di carenze nel monitoraggio dello stato di attuazione delle opere, integra una criticità gestionale che, ove permangano variabili esogene e sia avviato un percorso autocorrettivo, non è di per sé tale da implicare le conseguenze di cui all’art. 22 del d.l. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020. Il Collegio, tuttavia, raccomanda all’amministrazione di adottare ogni azione propositiva ed esecutiva per assicurare la celere definizione della progettazione e l’avvio dei lavori, nonché una gestione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dal d.lgs. n. 229 del 2011, con regolare inserimento dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale. I ritardi, come riconosciuto dalla stessa amministrazione, non dipendono esclusivamente da fattori esogeni.
Il Fatto
Il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha esaminato il Programma “Caserme verdi”, inserito nella più ampia strategia di transizione ecologica degli immobili del Ministero della difesa e finalizzato a realizzare caserme dell’Esercito di nuova generazione, con incremento degli standard di sicurezza e alloggiativi e riduzione dei costi di gestione.
Il Programma riguarda ventotto interventi complessivi. La prima fase è stata approvata con decreto ministeriale del 25 luglio 2023, per un ammontare di 1.459,40 milioni di euro a carico del bilancio ordinario del Ministero, e comprende i primi sette interventi. L’istruttoria del 2025 si colloca nel solco delle precedenti deliberazioni n. 51/2024/CCC e n. 17/2025/CCC, con le quali erano state accertate criticità e raccomandazioni e poi rilevato l’avvio di un percorso autocorrettivo.
La Motivazione della Corte
Dall’istruttoria del 2025 emergono due profili critici. Il primo riguarda l’allungamento dei tempi di realizzazione: per diversi interventi della prima fase sono stati rilevati ulteriori slittamenti ben oltre l’orizzonte del 2032, termine conclusivo della prima fase del Programma, mentre per i rimanenti ventuno interventi non risulta alcun finanziamento.
L’amministrazione ha ricondotto parte degli scostamenti a variabili esogene, connesse alla finalizzazione dell’iter autorizzativo, e alla necessità di limitare l’impatto sull’operatività degli enti utilizzatori. Ha inoltre rappresentato di voler procedere con celerità, valutando la nomina di un commissario straordinario per le grandi opere della difesa e il ricorso a speciali misure di sicurezza ai sensi dell’art. 139, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023, al fine di sottrarre alla piena visibilità parte dei contenuti progettuali.
Il secondo profilo riguarda la mancata acquisizione del CUP per gli interventi relativi alla Cecchignola, 2° e 3° lotto, in contrasto con l’art. 41, comma 1, del d.l. n. 76 del 2020. Sul punto il Ministero ha provveduto ad acquisire i codici mancanti in data 13.11.2025, superando la criticità con una misura autocorrettiva adottata dopo la comunicazione della relazione istruttoria.
Il Collegio osserva che i ritardi nelle fasi di programmazione, progettazione e avvio dell’esecuzione non dipendono esclusivamente da fattori esogeni, come riconosciuto dallo stesso Ministero. Il rispetto dei tempi è essenziale per il pieno rispetto del principio del risultato. Quanto al monitoraggio, il Ministero ha emanato una circolare del 12.05.2025 per l’alimentazione della banca dati BDAP relativamente alle informazioni non presenti nella BDNCP gestita dall’ANAC.
In conclusione, residuano profili non risolti delle criticità illustrate che, per la complessità dell’investimento e la concorrenza di variabili esogene, non sono tali da implicare le conseguenze di cui all’art. 11 della legge n. 15 del 2009 e all’art. 22 del d.l. n. 76 del 2020. Il Collegio accerta le criticità e raccomanda al Ministero della difesa di garantire la celere definizione della progettazione e l’avvio dei lavori, nonché una gestione tempestiva del monitoraggio. Il Ministero è invitato a riferire entro il 30 aprile 2026.
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Nota della Redazione
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