Diniego di discarico parziale e misura del terzo per mancata definizione agevolata (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 42 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non è azione demolitoria del provvedimento di diniego di discarico, ma verte sul diritto dell’ente locale al pagamento delle quote inesigibili ex art. 20, d.lgs. n. 112/1999. Al concessionario privato, nato dallo scorporo del ramo di azienda del concessionario nazionale, si applica la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999, non la normativa derogatoria della legge finanziaria per il 2015, dichiarata non applicabile dalla Corte costituzionale. Il ragionevole affidamento nell’applicabilità della normativa derogatoria esclude l’inadempimento per la sola omessa comunicazione di inesigibilità, imponendo la verifica concreta dei presupposti sostanziali. Il diniego è legittimo quando l’attività di riscossione risulti disordinata, episodica e frazionata, con pause ingiustificate e incidenza sulla prescrizione. La somma dovuta, in caso di rigetto del ricorso, è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, non a un ottavo, restando la riduzione subordinata alla tempestiva definizione agevolata.

Il Fatto

Il Comune affidava a una società concessionaria la riscossione dei propri crediti. Dopo una verifica su numerose partite, l’ente adottava plurimi provvedimenti di diniego del discarico, non ritenendo fondate le risposte del concessionario sulla mancata riscossione. La società impugnava tutti i provvedimenti davanti alla Sezione giurisdizionale, eccependo vizi del procedimento e l’insussistenza del potere di controllo dell’ente in forza della normativa derogatoria introdotta dalla legge n. 190/2014.

I giudizi venivano sospesi in attesa di due pronunce della Corte costituzionale, che escludevano l’applicabilità retroattiva di quella disciplina ai concessionari privati. Riassunta la causa, il Collegio affrontava il merito della singola partita, valutando l’effettivo espletamento dell’attività di riscossione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del giudizio contabile: l’impugnazione del diniego non mira all’annullamento dell’atto, ma accerta la fondatezza del diritto al rimborso dell’ente. I vizi amministrativi rilevano solo se incidono su tale diritto.

Quanto alla normativa applicabile, la Sezione ribadisce che ai rapporti tra ente e concessionario privato si applicano esclusivamente gli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. Tuttavia, il ragionevole affidamento maturato dal concessionario sull’applicabilità della disciplina derogatoria impedisce di dichiararlo inadempiente per la sola omessa comunicazione di inesigibilità, imponendo di verificare i presupposti sostanziali del discarico.

La Corte richiama il principio della corretta esposizione in bilancio delle poste e dei residui attivi, qualificati come beni pubblici, e sottolinea che al diniego tempestivamente impugnato non segue l’immediata sospensione della riscossione: il concessionario deve proseguire l’attività, con successiva rideterminazione delle somme medio tempore incassate.

Nel caso concreto, per le poste rispetto alle quali il concessionario ha allegato l’integrale pagamento a seguito dell’attività esecutiva, il diniego è illegittimo e il ricorso va accolto. Per le restanti, la documentazione evidenzia un’attività disordinata ed episodica, con verifiche patrimoniali effettuate a notevole distanza e atti esecutivi non tempestivi, con incidenza sulla prescrizione. Irrilevante la sopravvenuta rottamazione dei crediti, poiché la possibilità di esito positivo era già gravemente pregiudicata.

Sul quantum, il Collegio esclude l’applicazione della definizione agevolata prevista dall’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999, esperibile solo entro novanta giorni: in caso di rigetto del ricorso la somma dovuta è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, con interessi e spese. Le spese di giudizio sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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