Discarico crediti inesigibili e diligenza del concessionario privato (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 52 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di discarico promosso dal concessionario ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non è un’azione demolitoria del diniego dell’ente creditore, ma accerta la sussistenza del diritto al rimborso delle quote inesigibili. I vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se incidono su tale diritto. Sul piano sostanziale, il concessionario privato risponde della propria condotta diligente e, subentrando per scissione nel ramo di azienda del precedente concessionario, assume la responsabilità anche per l’attività non proficua di quest’ultimo. Il ragionevole affidamento circa l’applicabilità della normativa derogatoria può escludere l’inadempimento per omessa comunicazione di inesigibilità, ma non esonera dalla verifica dei presupposti sostanziali del discarico. Il diniego è legittimo quando la riscossione si riveli disordinata, episodica e irripetibile.
Il Fatto
Il Comune di Teramo aveva affidato a una società concessionaria la riscossione di crediti, poi sottoposti a verifica su 142 partite. Non ritenendo fondate le risposte ottenute, l’ente adottò 142 provvedimenti di diniego del discarico delle somme da riscuotere. Nel maggio 2017 la società impugnò tutti i dinieghi davanti alla Sezione giurisdizionale, eccependo vizi del procedimento e l’insussistenza del potere comunale di controllo, invocando l’art. 1, commi 684, 687 e 688, l. n. 190/2014.
La vicenda ha visto un duplice intervento della Corte costituzionale, con sospensione dei giudizi e successiva riassunzione. La pronuncia in esame riguarda una singola partita, relativa a crediti per TARSU e contravvenzioni al codice della strada maturati tra il 2000 e il 2010.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama integralmente la propria sentenza n. 69/2023, che ha definito le questioni preliminari. Il giudizio su istanza di parte non concerne la legittimità degli atti dell’ente, ma la fondatezza del diritto di quest’ultimo a ottenere dal concessionario il pagamento delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 112/1999. Anche l’illegittimità del provvedimento rileva solo se si riverbera sul diritto al rimborso.
Le pronunce della Corte costituzionale n. 51/2019 e n. 66/2022 hanno chiarito che ai rapporti in esame si applica la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. È pertanto infondata la tesi della ricorrente sulla pendenza del termine per la dichiarazione di inesigibilità. Tuttavia, in forza del principio del ragionevole affidamento circa l’applicabilità della normativa derogatoria, la società non può dirsi inadempiente ai propri obblighi di diligenza per la sola omissione della comunicazione nei termini, dovendosi verificare i presupposti sostanziali del discarico.
La Corte ribadisce che il diniego, se tempestivamente impugnato, non sospende l’attività del concessionario, che anzi deve proseguire nella riscossione, per non pregiudicare l’esito del ricorso. Occorre quindi valutare le somme riscosse medio tempore e rideterminare la sanzione. Va inoltre considerato lo ius superveniens sulla rottamazione.
Sul piano probatorio, la documentazione offerta dalla società evidenzia una riscossione disordinata, episodica e frazionata, diluita in oltre un decennio e limitata alla notifica di ingiunzioni e avvisi di intimazione. La Sezione riconosce il contesto di disordine organizzativo dell’epoca, ma ritiene che esso non basti a scusare l’inerzia. Manca la prova di interlocuzioni con il Comune o di un esito utile. Per alcune annualità la notifica della prima cartella è avvenuta oltre il termine dell’art. 19, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 112/1999, già di per sé causa di perdita del diritto al discarico.
La Corte conclude per la legittimità del diniego e per la conseguente irrilevanza della normativa sopravvenuta, essendo ormai pregiudicata ogni possibilità di esito positivo della procedura. Le spese sono compensate per la complessità del quadro normativo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.