Nessun conto giudiziale per il consegnatario di beni con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 151 del 20.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale dinanzi alla Corte dei conti presuppone la qualifica di agente contabile e, quindi, l’esistenza di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario. Tale debito si configura solo quando la gestione abbia natura tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali e con obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito. Il consegnatario per debito di vigilanza, gravato della sola sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso alle articolazioni dell’Ente, è qualificabile agente amministrativo e non è obbligato alla resa del conto. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’Amministrazione.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte è investita di un giudizio di conto iscritto al n. 24114 del registro di Segreteria, relativo all’esercizio finanziario 2020. Il conto giudiziale n. 165888 è stato presentato da un dipendente comunale indicato come consegnatario di beni mobili di pertinenza dell’Ente locale.

Nella relazione istruttoria il Magistrato dubita della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate il 24.10.2024, chiede la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il pubblico ministero concorda con tale richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua l’elemento discriminante tra le due figure nel tipo di gestione affidata al consegnatario. Il consegnatario di beni mobili per debito di custodia è agente contabile ed è obbligato alla resa del conto; il consegnatario per debito di vigilanza è agente amministrativo e non vi è tenuto.

Lo spartiacque è costituito esclusivamente dalla gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio, determinando un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, configurano l’obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.

Da tale presupposto discende che l’obbligo di resa del conto, anche nell’ambito degli Enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, non può prescindere dall’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia. Esso investe soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’Ente e alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.

La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’Ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte assegnate all’Ufficio.

Nel caso concreto il Collegio esclude che il conto riguardi beni per i quali sia previsto un debito di custodia. Rilevano la natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole, e l’assenza di una tipica gestione di “cassa” o di “magazzino”, trattandosi di una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale del Comune. Aderendo alla consolidata giurisprudenza contabile, la Corte dichiara pertanto improcedibile il giudizio e dispone la restituzione del conto all’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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