Diniego di discarico al concessionario per riscossione episodica e prescrizione del credito (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 53 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di discarico opposto dall’ente locale al concessionario della riscossione, ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 112/1999, costituisce esercizio di un potere di verifica sulla sussistenza delle condizioni sostanziali del diritto al discarico delle quote inesigibili. Il giudice contabile non è chiamato a sindacare la legittimità dell’atto amministrativo in chiave demolitoria, ma la fondatezza del diritto dell’ente a ottenere il pagamento delle quote non riscosse. La sussistenza del diritto al discarico postula un’attività di riscossione diligente: quando le azioni del concessionario si rivelano disordinate, episodiche, frazionate in atti ripetitivi e diluite nel tempo, fino a cagionare la prescrizione del credito, il diniego è legittimo anche in applicazione dell’art. 19, comma 2, lett. a) ed e), d.lgs. n. 112/1999. Il ragionevole affidamento sull’applicabilità della normativa derogatoria esclude l’inadempimento solo per l’omessa comunicazione di inesigibilità, non dispensando dalla verifica delle residue condizioni sostanziali.

Il Fatto

Il Comune di Teramo avviava una verifica su centoquarantadue partite di credito affidate al concessionario per la riscossione. Ritenendo non fondate le risposte ottenute, adottava altrettanti provvedimenti di diniego del discarico delle somme da riscuotere. Nel maggio 2017 la società concessionaria impugnava tutti i dinieghi davanti alla Sezione giurisdizionale regionale, eccependo vizi procedimentali e l’insussistenza del potere di controllo del Comune, in forza delle norme introdotte dalla legge finanziaria per il 2015.

La vicenda processuale attraversava due interventi della Corte costituzionale e la sospensione dei giudizi. Dopo le pronunce del giudice delle leggi, i giudizi venivano riassunti e le parti reiteravano le rispettive richieste. Il giudizio in esame riguarda il carico affidato alla società e riferibile al canone di occupazione permanente di spazi aerei pubblici per gli anni 2003 e 2004.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione del giudizio ad istanza di parte, promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c.. Secondo consolidata giurisprudenza contabile, esso non è un’azione di annullamento del provvedimento amministrativo, ma verte sulla fondatezza del diritto dell’ente a ottenere dal concessionario il pagamento delle quote inesigibili. Eventuali vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano sulla sussistenza di quel diritto.

Il Collegio richiama la propria precedente decisione per affermare che, nei rapporti tra l’ente e la società, trova applicazione la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. Il ragionevole affidamento sull’applicabilità delle norme derogatorie impedisce di dichiarare il concessionario inadempiente per la sola omessa comunicazione di inesigibilità, ma non esonera dalla verifica degli ulteriori presupposti sostanziali. Parimenti, il diniego impugnato non sospende l’attività di riscossione, che il concessionario deve proseguire, dovendosi valutare l’esito delle somme medio tempore riscosse.

Nel merito, la Corte osserva che la documentazione prodotta evidenzia un’attività di riscossione disordinata, episodica e frazionata in numerosi atti meramente ripetitivi, diluita nel tempo e scarsamente efficace. Nell’arco di oltre un decennio essa si è sostanzialmente limitata alla notifica dell’ingiunzione di pagamento. Il ritardo nella notifica del primo atto è causa autonoma di perdita del diritto al discarico ex art. 19, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 112/1999.

Il Comune ha dedotto la perdita definitiva del credito per prescrizione, per difetto di atti interruttivi, e l’assenza di formali interlocuzioni con l’ente. Non risulta provata la sussistenza dei presupposti per proseguire utilmente la riscossione. Ne deriva la legittimità del diniego ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999. La sopravvenuta normativa sulla rottamazione dei crediti resta irrilevante, essendo già gravemente pregiudicato l’esito utile della procedura. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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