Danno all’immagine e da disservizio per reati comuni lesivi della P.A. (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 15 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione è configurabile anche in presenza di delitti comuni, e non soltanto dei reati dei pubblici ufficiali contro la P.A., poiché l’abrogazione dell’art. 7 della legge n. 97 del 2001 ad opera dell’art. 4, comma 1, lett. g), dell’Allegato 3 del c.g.c. ha fatto venir meno la precedente limitazione tassativa, dovendosi il rinvio dell’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009 considerarsi dinamico e operato all’art. 51, comma 7, del c.g.c.. La pronuncia di inammissibilità della Corte costituzionale n. 191 del 2019 è decisione processuale, priva di effetti erga omnes e di interpretazione vincolante, che rimette al giudice contabile la soluzione ermeneutica dei nodi normativi. Il danno da disservizio, nelle sue diverse declinazioni, ricorre anche quando la condotta illecita determini una minore produttività dei fattori impiegati, ed è liquidabile in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., agganciandosi all’inutile esborso della retribuzione. L’eccezione di compensazione fondata su una transazione intervenuta con le parti civili del processo penale è priva di fondamento, riguardando essa rapporti estranei alla pubblica amministrazione danneggiata.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, ha convenuto in giudizio di responsabilità un insegnante della scuola primaria, all’epoca dei fatti in servizio presso un istituto della provincia, chiedendone la condanna al pagamento di 20.000,00 euro a titolo di danno all’immagine e di 13.000,00 euro a titolo di danno da disservizio in favore della Provincia autonoma di Bolzano.

L’azione traeva origine dalla notizia di danno appresa da un articolo di stampa del 18 ottobre 2020 e, all’esito dell’istruttoria, dalla condanna penale dell’insegnante per violenza sessuale aggravata, divenuta irrevocabile il 4 febbraio 2022. Il convenuto si è costituito eccependo l’estinzione del debito per compensazione, in forza di una transazione risarcitoria stipulata con le persone offese, e contestando, nel merito, la sussistenza e la quantificazione di entrambe le poste di danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto affermato la fondatezza della pretesa attorea quanto all’an debeatur, rilevando che la condotta illecita e la sua antigiuridicità sono accertate con sentenze penali passate in giudicato e che l’elemento soggettivo è certamente caratterizzato dal dolo. Non è in discussione lo svolgimento dei fatti, la loro riconducibilità al convenuto, né il nesso causale con il pregiudizio subito dall’amministrazione.

Sul danno all’immagine, la Corte ha preso atto del dibattito giurisprudenziale contabile circa la configurabilità della voce in presenza di reati comuni. Ha aderito all’orientamento più estensivo, secondo cui, venuta meno la limitazione tassativa già posta dall’art. 7 della legge n. 97 del 2001, il rinvio contenuto nell’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009 deve intendersi ora operato all’art. 51, comma 7, del c.g.c., che consente l’azione per i delitti “a danno” della P.A., categoria più ampia dei soli reati propri dei pubblici ufficiali.

Il Collegio ha respinto la lettura restrittiva che limita la risarcibilità ai soli delitti che cagionino alla P.A. un danno diretto e immediato distinto da quello all’immagine. Ha osservato che i gravi reati commessi in occasione e nell’ambito del servizio scolastico non possono essere considerati come non arrecanti danno all’amministrazione, la quale ha un vero e proprio dovere giuridico di tutelare il minore affidato alla sua cura.

Quanto alla Corte costituzionale n. 191 del 2019, la Corte ha sottolineato che la pronuncia di inammissibilità non affronta nel merito le questioni sollevate e non produce effetti erga omnes, lasciando al giudice contabile il compito di risolvere i nodi in via interpretativa. Il clamor fori è stato provato mediante la produzione di numerosi articoli di stampa, e la posta è stata liquidata equitativamente in 20.000,00 euro.

Sul danno da disservizio, il Collegio ha richiamato la ricostruzione giurisprudenziale dei tre profili — disservizio in senso stretto, in senso lato e asservimento del servizio — precisando che la voce ricorre anche quando dall’illecito emerga una minore produttività dei fattori economici impiegati. Quanto alla quantificazione, ha chiarito che nelle ipotesi di prestazione “desostanziata” il danno è liquidato equitativamente ex art. 1226 cod. civ., agganciandosi all’inutile esborso della retribuzione. La richiesta è stata accolta per 13.000,00 euro, pari al 50% della retribuzione percepita.

L’eccezione di compensazione è stata infine rigettata, poiché la transazione invocata attiene ai rapporti tra il convenuto e le vittime, parti civili nel procedimento penale, e non riguarda la pubblica amministrazione danneggiata. Né è stata valorizzata la dedotta responsabilità dell’amministrazione scolastica per mancata vigilanza, essendo l’attività illecita stata posta in essere con modalità subdole non prevenibili. Il convenuto è stato condannato al pagamento complessivo di 33.000,00 euro, oltre interessi legali dal deposito, con spese di giustizia liquidate in 194,33 euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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