Assegno di incollocabilità: rilevano solo le infermità idonee a creare pericolo (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 65 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’assegno di incollocabilità previsto dall’art. 104 d.P.R. n. 1092/1973 spetta ai mutilati e agli invalidi per servizio, con diritto a pensione o assegno delle categorie dalla seconda all’ottava, che siano effettivamente incollocabili perché, per la natura e il grado dell’invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute e all’incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti. Ai fini del riconoscimento non rileva la sola gravità delle infermità pensionate, poiché il beneficio può essere concesso anche ai titolari di ottava categoria. Le patologie devono di per sé determinare, in modo diretto e immediato e non in via meramente ipotetica, una situazione di pericolo per i compagni di lavoro o per gli impianti. Il giudice pensionistico può fondare il convincimento sul parere dell’organo consulenziale pubblico, che non è vincolante ma è attendibile quando coerente, esauriente e adeguatamente motivato.

Il Fatto

Il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, nel 1991 rimase vittima di un attacco a fuoco che gli causò danni permanenti; per quei fatti ottenne la medaglia d’oro al valor civile quale vittima del terrorismo. Collocato in congedo nel 1998 per inidoneità assoluta al servizio, conseguì il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di più infermità, con ascrivibilità alla settima e alla quinta categoria, oltre alla pensione privilegiata a vita.

Nel 2016 presentò al Ministero della Difesa istanza per l’assegno di incollocabilità. La Commissione medico legale della ASL competente escluse l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e il Ministero respinse la domanda con decreto, impugnato davanti alla Corte dei conti. Il ricorrente contestò il giudizio del Collegio medico e produsse perizia di parte; si costituirono il Ministero della Difesa e l’Azienda Sanitaria Locale, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum è il riconoscimento del diritto all’assegno di incollocabilità ex art. 104 d.P.R. n. 1092/1973. Il giudice ha preliminarmente escluso la necessità di ulteriore attività istruttoria, ritenendo la causa matura per la decisione sotto il profilo medico legale.

La Corte ha ricordato che il giudice pensionistico contabile può avvalersi di pareri di organi tecnici pubblici, e che la relativa disciplina è oggi confluita nel Codice della giustizia contabile di cui al d.lgs. n. 174/2016, agli artt. 23, 97 e 166. Ha richiamato il precedente delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2007 del 24 ottobre 2007, sottolineando che tali pareri, pur mai vincolanti, sono resi da organi particolarmente qualificati e non richiedono le formalità della consulenza tecnica d’ufficio in senso proprio.

Con due ordinanze istruttorie la Corte ha demandato all’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute di accertare, esaminata l’intera documentazione, se le infermità riscontrate potessero essere di pregiudizio alla salute e all’incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti. L’organo consulenziale ha concluso per l’insussistenza dei requisiti sanitari previsti dalla normativa, indicando analiticamente le patologie considerate.

Il giudice ha reputato il parere attendibile, coerente, esauriente e adeguatamente motivato, frutto di un percorso logico e scientifico aderente ai fatti di causa, e non ha ravvisato ragioni per disattenderlo. Ha quindi affermato che le patologie che danno diritto al beneficio sono solo quelle che di per sé determinano, in modo diretto e immediato e non meramente ipotetico, una situazione di pericolo per i compagni di lavoro e per gli impianti, richiamando la giurisprudenza della Sez. Lazio n. 2359/97 e n. 1093/95.

Nel caso concreto le infermità non sono risultate di entità tale da compromettere l’attenzione, la concentrazione, le facoltà cognitive e le funzioni simboliche indispensabili perché l’utilizzo della capacità lavorativa non sia di pregiudizio. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese; il rigetto per difetto dei requisiti sanitari ha assorbito ogni altro motivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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