Simulata infermità per andare allo stadio: danno da disservizio e all’immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 207 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, la condotta del pubblico dipendente che simuli un’infermità inesistente per sottrarsi agli obblighi di servizio allo scopo di perseguire una finalità meramente ricreativa integra illecito erariale sotto il profilo del danno da disservizio e del danno all’immagine. Il danno da disservizio comprende sia le spese sostenute per accertare la condotta illecita sia quelle necessarie a ripristinare l’operatività del servizio, liquidabili in via equitativa. La preordinazione dell’assenza, desumibile dall’acquisto anticipato dei biglietti e dalla tardiva comunicazione dell’indisponibilità, dimostra il dolo dell’agente. Ai fini della prescrizione, il dies a quo decorre dal momento in cui l’amministrazione di appartenenza ha piena conoscenza dei fatti dannosi. L’istanza di definizione del giudizio con il rito abbreviato ex art. 130, comma 1, C.G.C. è inammissibile quando non sia stato richiesto il previo parere del pubblico ministero.

Il Fatto

Due militari dell’Arma dei Carabinieri, addetti al Nucleo radiomobile, comunicavano di aver ottenuto un periodo di riposo medico rispettivamente dal 23 e dal 24 agosto 2019, consegnando i relativi certificati per patologie riferite. Accertamenti interni consentivano di rilevare che il 24 agosto 2019 i due si erano recati allo stadio di Firenze per assistere a una partita di calcio, avendo acquistato i biglietti già il 19 agosto.

Per tali fatti interveniva condanna definitiva in sede penale militare per truffa e simulata infermità, con rimozione del grado. La Procura regionale evocava in giudizio i due davanti alla Corte dei conti per il risarcimento del danno da disservizio e all’immagine, quantificato complessivamente in € 7.452,56, dopo che il danno patrimoniale diretto era già stato restituito in sede amministrativa.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, il Collegio dichiara inammissibile l’istanza di definizione del giudizio con il cd. rito abbreviato ex art. 130, comma 1, C.G.C. L’istanza, inserita nella memoria di costituzione, non era stata sottoposta al previo parere dell’Ufficio di Procura, adempimento formale richiesto a pena di decadenza dalla norma.

Poi respinge l’eccezione di prescrizione. Il fatto dannoso risale al 24 agosto 2019 e l’invito a dedurre è stato notificato il 7 settembre 2024. Il Collegio rileva che l’amministrazione ha avuto piena contezza dell’accaduto solo all’esito delle indagini interne, compendiate nella comunicazione alla procura militare del 16 ottobre 2019. Trattandosi di condotta dolosa, arricchita da stratagemmi volti a celare il comportamento, il dies a quo del termine quinquennale decorre dal momento della conoscenza dei fatti da parte dell’amministrazione di appartenenza. L’azione è dunque tempestiva.

Nel merito, il Collegio verifica la sussistenza degli elementi della responsabilità amministrativa. Quanto al danno da disservizio, lo qualifica come categoria generale che comprende sia le condotte disfunzionali che incidono sull’an e sulla qualità del servizio, sia le spese sostenute per accertare la condotta e ripristinare l’operatività. La Procura ha quantificato in € 2.452,56 il pregiudizio complessivo, di cui € 452,56 per l’attività di accertamento svolta dagli Uffici, e in € 2.000,00, in via equitativa, il costo della rimodulazione dei turni di pattuglia, stante la rilevanza del servizio di pronto intervento. Tale quantificazione è ritenuta prudenziale e condivisibile.

Quanto al danno all’immagine, la Corte richiama l’art. 51, comma 7, C.G.C. e l’art. 55-quinquies T.U.P.I., che obbliga il lavoratore a risarcire il danno patrimoniale e quello d’immagine. La perseguibilità è sussistente essendo i convenuti condannati con sentenza passata in giudicato. Il pregiudizio, di natura immateriale, è liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c. in € 5.000,00, valorizzando la gravità del fatto, il ruolo di tutori della legalità rivestito dagli agenti e la diffusione della notizia sui mezzi di informazione, con ripercussioni sia sul fronte esterno sia su quello interno dei commilitoni.

La Corte ritiene provata la connotazione dolosa della condotta, desunta dalla preordinazione dell’assenza, dimostrata dall’acquisto congiunto dei biglietti cinque giorni prima e dalla tardiva comunicazione dell’indisponibilità. Respinta la tesi difensiva della mera negligenza, i convenuti sono condannati al pagamento della somma complessiva, con addebito al 50% ciascuno e senza vincolo di solidarietà, oltre rivalutazione e interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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