Attività sportiva agonistica durante la malattia e danno erariale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 47 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, quando la pretesa riguardi la violazione degli obblighi di servizio e dei doveri di correttezza e buona fede per la condotta tenuta dal dipendente durante il periodo di assenza per malattia, il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento si accerta secondo il criterio del più probabile che non, e non secondo la regola penalistica dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Il lavoratore assente per infermità non è gravato da un divieto assoluto di svolgere attività ludico-sportiva; tuttavia, la partecipazione a competizioni agonistiche di rilevante impegno fisico durante il prescritto periodo di riposo integra una violazione consapevole degli obblighi di diligenza e fedeltà, che permangono nonostante la sospensione della prestazione, quando sia idonea a pregiudicare o ritardare, anche solo potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio. Ne deriva un danno erariale pari alle retribuzioni percepite nel periodo di assenza senza la corrispondente prestazione, liquidabile equitativamente ove non sia determinabile con certezza il momento della ripresa lavorativa.
Il Fatto
La Procura regionale per il Lazio ha citato un ufficiale dell’Esercito, effettivo presso un Comando Trasporti e Materiali, chiedendo la condanna al pagamento di una somma pari alle retribuzioni percepite nel periodo di assenza per malattia compreso tra il 29 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017. L’addebito muoveva dalla segnalazione della Procura militare circa l’avvenuto esercizio dell’azione penale per simulazione di infermità e truffa militare, essendo emerso che, durante l’assenza per riposo medico e convalescenza, l’ufficiale aveva conseguito un certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica e aveva partecipato a quattro gare podistiche di 10.000 metri e oltre.
Il procedimento penale si era concluso con una sentenza del Tribunale militare di Roma che, in sede di giudizio abbreviato, aveva assolto l’imputato perché i fatti non sussistono. La posizione disciplinare era stata definita con archiviazione. La Sezione regionale aveva accolto la domanda condannando l’ufficiale al pagamento di € 7.500,00, escludendo rilievo alla sentenza penale e all’archiviazione. L’interessato ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione conferma anzitutto l’interpretazione della domanda operata dal primo giudice. Il thema decidendum erariale non coincide con quello penale: in questa sede si contesta non la simulazione della malattia, bensì la violazione delle prescrizioni terapeutiche di riposo contenute nei certificati medici. Il certificato del 18 ottobre 2016 aveva prescritto quindici giorni di riposo, ma l’appellante aveva partecipato a una gara podistica già il 1° novembre 2016.
Quanto all’efficacia della sentenza penale assolutoria, la Corte ribadisce che essa non spiega effetti riflessi nel giudizio contabile, poiché pronunciata in sede di rito abbreviato e fuori dall’ipotesi dell’art. 652, co. 2 c.p.p., che presuppone la costituzione di parte civile con accettazione del rito. La disposizione costituisce eccezione all’autonomia dei giudizi e non è applicabile in via analogica. L’archiviazione disciplinare, conseguenza dell’assoluzione penale, è correttamente ritenuta irrilevante, non essendo stata contestata in quella sede la violazione delle prescrizioni di riposo qui dedotta.
La diversità degli oggetti si riflette sul piano probatorio. Nel processo penale la condanna esige la certezza della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, mentre nel giudizio erariale opera il criterio della preponderanza dell’evidenza: è sufficiente la tesi causale con grado di conferma logica superiore, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 30328/2002. La Corte riconosce che la deposizione del medico militare e le risultanze penali non consentono di affermare con certezza l’aggravamento, ma tale conclusione si attaglia al giudizio penale, non a quello contabile.
La Sezione ricorda che non esiste un divieto assoluto di svolgere attività ludica durante la malattia, essendo consentite le attività compatibili con lo stato morboso. Esclusa l’ipotesi della fraudolenta simulazione, assume rilievo la condotta che pregiudichi o ritardi, anche solo potenzialmente, la guarigione, secondo i principi di correttezza e buona fede degli artt. 1175 e 1375 c.c. e degli obblighi di diligenza e fedeltà degli artt. 2104 e 2105 c.c.. La corsa agonistica di 10.000 metri e oltre non rientra tra le attività non gravose compatibili con il quadro clinico accertato.
Infine, la Corte dichiara inammissibile la perizia medico-legale prodotta in appello, poiché l’onere probatorio poteva essere assolto in primo grado e l’art. 194 c.g.c. vieta i nuovi documenti salvo causa non imputabile, divieto di ordine pubblico rilevabile d’ufficio. La relazione è però qualificata come semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, e perciò ammissibile. In accoglimento parziale del gravame, il danno è rideterminato in € 3.000,00, comprensivo di rivalutazione e interessi dal 29 gennaio 2024.
Nota della Redazione
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