Omesso riversamento dell’agente della riscossione e onere della prova del discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 127 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile della riscossione è onerato, ai sensi dell’art. 194 del r.d. 23 maggio 1924 n. 827, della prova del discarico, ovvero dell’avvenuto riversamento all’ente delle somme riscosse, anche in caso di forza maggiore. Tale onere non è assolto dalla mera annotazione nel conto giudiziale, laddove il contabile non dimostri l’effettivo versamento. Ne consegue che la differenza tra il totale riscosso, al netto delle competenze maturate, e il totale effettivamente riversato è posta a carico del contabile, unitamente alla differenza tra quanto dichiarato nel conto e quanto di fatto incassato dall’ente. Il conto privo di visto di regolarità e sigillo dell’ente, e non parificato con atto formalmente datato e protocollato, non può essere dichiarato regolare.

Il Fatto

Il Magistrato istruttore rimetteva all’esame del Collegio il conto giudiziale reso da una società, quale agente contabile della riscossione esterna di un Comune, per l’esercizio finanziario 2017. Il conto risultava privo del visto di regolarità e del sigillo dell’ente. Nonostante le richieste istruttorie, la documentazione necessaria non veniva acquisita in modo completo.

Con ordinanza n. 72/2023 il Collegio disponeva l’acquisizione della documentazione mancante e una sintetica informativa della Guardia di finanza. All’esito, la relazione integrativa del Magistrato istruttore evidenziava una discrasia tra le somme dichiarate nel conto e quelle effettivamente riversate all’ente, delineando un omesso versamento non giustificato. La causa giungeva pertanto alla decisione del Collegio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal consolidato principio secondo cui, in forza dell’art. 194 del regolamento di contabilità di Stato e della costante giurisprudenza contabile, l’agente della riscossione è tenuto a provare il discarico, cioè l’avvenuto riversamento del denaro riscosso, anche in presenza di forza maggiore.

Nel caso concreto, dal conto sottoscritto dall’agente risultavano un carico di riscossioni sui contribuenti di € 58.235,77 e competenze trattenute (aggio) pari a € 26.900,41. Detratto l’aggio, l’agente avrebbe dovuto versare al Comune € 31.335,36, mentre nel conto risultano annotati versamenti per soli € 16.238,93, con una somma non riversata di € 15.096,43. Tale somma è addebitata al contabile, mancando qualsiasi prova o giustificazione del mancato versamento.

La Corte esamina poi le somme effettivamente incassate dall’ente, accertate attraverso i bonifici e la documentazione raccolta. La somma dichiarata come consegnata al Comune (€ 16.238,93) non corrisponde a quella di fatto incassata, pari a € 15.583,60. La differenza, pari a € 655,33, è ulteriormente posta a carico del contabile.

Quanto al conto di diritto, il magistrato relatore non ha rilevato anomalie imputabili all’agente: non risultano errori di computo del riscosso né un’applicazione erronea della percentuale dell’aggio. La Corte sottolinea inoltre che il conto, privo di visto di regolarità e sigillo, era stato parificato con provvedimento non datato e privo di numero di protocollo o registrazione.

In conclusione, la Corte dichiara l’irregolarità del conto e condanna l’agente al pagamento di € 15.751,76, somma degli omessi versamenti non dichiarati e dei versamenti non documentati, oltre interessi legali dall’omesso riversamento al soddisfo. Le spese processuali sono poste a carico del convenuto secondo il principio di soccombenza ex art. 31 c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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