Obblighi informativi della Fondazione Chips-IT al controllo della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 21 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sugli enti istituiti o finanziati dallo Stato si esercita, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 259 del 1958, mediante la determinazione degli obblighi informativi cui l’ente è tenuto. La sottoposizione al controllo non si esaurisce nella verifica dei bilanci, ma si estende agli atti di indirizzo, programmazione e gestione idonei a produrre effetti economico-patrimoniali o finanziari. Il Collegio dei revisori e i Ministeri vigilanti concorrono all’esercizio del controllo attraverso flussi informativi cadenzati. Il magistrato delegato può in ogni momento chiedere atti, documenti e informazioni. L’omessa o tardiva trasmissione integra violazione degli obblighi di collaborazione.
Il Fatto
La Fondazione “Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore” è stata istituita dall’art. 1, comma 404, della legge n. 197 del 2022, con il compito di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati e di rafforzare la formazione professionale nel settore della microelettronica. Membri fondatori sono il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’università e della ricerca; la vigilanza è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2024, la Fondazione è stata assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall’art. 12 della legge n. 259 del 1958. Si poneva quindi la necessità di individuare gli obblighi informativi concreti e la loro cadenza temporale, materia sulla quale la Sezione ha adottato la determinazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 100, secondo comma, della Costituzione e dal testo unico sulla Corte dei conti, per ricondurre la posizione della Fondazione al regime dell’art. 12 della legge n. 259 del 1958. Da tale qualificazione discende l’assoggettamento al controllo a decorrere dall’esercizio finanziario 2025.
Il provvedimento individua analiticamente i flussi informativi. La Fondazione deve trasmettere, entro quindici giorni dall’approvazione, il bilancio d’esercizio con stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, corredato delle relazioni degli organi di amministrazione e controllo. Nel medesimo termine devono essere inviati gli atti normativi e organizzativi di rilievo generale, gli atti di indirizzo, programmazione, previsione, variazione, assestamento e consolidamento, i verbali del Consiglio di sorveglianza e del Comitato scientifico, nonché convenzioni, contratti e atti idonei a produrre effetti economico-patrimoniali o finanziari.
Il Collegio dei revisori è destinatario di un autonomo obbligo: entro quindici giorni dall’approvazione deve far pervenire i verbali delle sedute, le relazioni, i dati acquisiti, le raccomandazioni e i giudizi formulati. I tre Ministeri coinvolti comunicano entro trenta giorni i provvedimenti rilevanti emessi nell’esercizio dei poteri di vigilanza.
La Sezione precisa le modalità di trasmissione, attraverso il Sistema informativo del controllo sugli enti (SICE) o la PEC, con utilizzo della sola PEC per i provvedimenti ministeriali. Riconosce inoltre al magistrato delegato il potere di chiedere atti, documenti e assumere informazioni in qualunque momento, anche nel corso delle sedute degli organi. La determinazione dispone infine la trasmissione ai destinatari istituzionali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.