Raffreddamento perequazione pensioni non viola parametri costituzionali (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 128 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il raffreddamento per fasce della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici disposto dall’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022 non integra una decurtazione del trattamento, ma una mera limitazione del suo adeguamento all’inflazione. Nel nostro ordinamento non esiste un diritto quesito alla rivalutazione integrale della pensione, in particolare per i trattamenti più elevati. Il legislatore dispone di ampia discrezionalità nel bilanciare le esigenze di finanza pubblica con la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona. La misura, progressiva e inversamente proporzionale all’importo, temporalmente limitata al biennio 2023-2024 e motivata, non è irragionevole né discriminatoria. Ne consegue la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate.

Il Fatto

I ricorrenti, pensionati pubblici, hanno adito la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria chiedendo l’accertamento del proprio diritto a percepire il trattamento pensionistico senza le decurtazioni derivanti dalla legge di bilancio 2023. Hanno dedotto che l’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022, nel reintrodurre un meccanismo di rivalutazione solo parziale per le pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost.

I ricorrenti hanno chiesto la rimessione di tre questioni di costituzionalità alla Consulta e, in via autonoma, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE per asserita violazione del divieto di discriminazione basato sull’età. L’INPS, costituendosi, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza della domanda e, nel merito, l’infondatezza. Le altre amministrazioni resistenti non si sono costituite.

La Motivazione della Corte

Il Giudice respinge l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’INPS. Il ricorso riproduce puntualmente i passaggi motivazionali dei precedenti arresti della Consulta sul tema, sicché la questione non può dirsi generica. La formulazione dei quesiti, con riferimento alle pensioni quattro volte superiori al minimo, circoscrive adeguatamente il petitum.

Nel merito, il ricorso è infondato. L’INPS ha doverosamente applicato la norma di legge che, all’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022, stabilisce le percentuali di rivalutazione per fasce. Poiché i ricorrenti si collocano nella fascia della lettera b), n. 1, l’operato dell’istituto è legittimo.

Quanto all’incidente di costituzionalità, la Corte non ne ravvisa la necessità. La Consulta, su questioni analoghe (Corte cost. n. 234/2020, n. 250/2017 e n. 70/2015), ha affermato che un contenuto raffreddamento della dinamica perequativa dei trattamenti superiori al minimo, con progressione inversa rispetto alla loro entità, è una misura non irragionevole.

Il ricorso muove da un presupposto errato: la sovrapponibilità della fattispecie con i principi della Corte cost. n. 234/2020. Quest’ultima riguardava un contributo di solidarietà quinquennale incidente sul trattamento pensionistico tout court, ipotesi diversa e più impattante. Una cosa è la decurtazione del trattamento, altra è la limitazione del suo adeguamento all’inflazione. Ne consegue la manifesta infondatezza.

Neppure è predicabile una lesione del legittimo affidamento, poiché non è concepibile in astratto un affidamento sulla immodificabilità del trattamento pensionistico. L’adeguamento all’inflazione non costituisce un diritto quesito ed è legittimo il suo raffreddamento, permanendo l’obbligo di motivazione, assolto dalla relazione tecnica. Le medesime ragioni escludono i profili di illegittimità sul piano sovranazionale, prospettati peraltro in forma generica. La novità delle questioni giustifica l’integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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