Inammissibile l’opposizione della Regione al decreto di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 36 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione avverso il decreto del giudice monocratico emesso ai sensi dell’art. 141, comma 4, cod. giust. cont. la legittimazione attiva spetta esclusivamente all’agente contabile nei cui confronti l’obbligo di resa del conto è accertato. L’art. 142 cod. giust. cont., nella formulazione risultante dall’art. 59 del d.lgs. n. 114/2019, individua i soli titolari dell’opposizione nell’agente contabile, nel responsabile del procedimento e nel pubblico ministero. L’Amministrazione resta estranea a tale novero e può assumere nel giudizio di opposizione la sola veste di interveniente, purché il giudizio sia stato ritualmente introdotto dall’agente contabile. Ne consegue che il ricorso per opposizione proposto dall’Amministrazione, in difetto di legittimazione attiva, è inammissibile, restando precluso al collegio l’esame di ogni altra domanda o istanza.
Il Fatto
La Segreteria della Sezione giurisdizionale segnalava alla Procura regionale, ai sensi dell’art. 140 cod. giust. cont., il mancato deposito dei conti giudiziali relativi alle gestioni regionali degli esercizi 2018-2022, distinte da quelle prefettizie. La Procura invitava la Regione a indicare gli adempimenti attuati; la Regione riscontrava di non provvedere, invocando l’autonomia speciale e la necessità delle norme di attuazione di cui all’art. 48-bis dello Statuto.
La Procura promuoveva quindi il giudizio per la resa del conto nei confronti dell’agente contabile, tesoriere regionale. Il giudice monocratico, con decreto n. 19/2024, assegnava all’agente il termine per la presentazione dei conti e alla Regione il termine per il deposito in Segreteria. La Regione proponeva opposizione ex art. 142 cod. giust. cont. e, contestualmente, ricorso per conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, chiedendo la sospensione del giudizio di opposizione.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta in via preliminare il profilo della legittimazione attiva, ritenendolo logicamente antecedente a ogni altra questione di rito o di merito e alla stessa istanza di sospensione. Rileva il difetto in capo alla Regione a proporre opposizione ex art. 142 cod. giust. cont., con conseguente preclusione dell’esame delle ulteriori domande.
La Corte ricostruisce la disciplina dell’opposizione come fase eventuale del giudizio per resa del conto, introdotta dal d.lgs. n. 174/2016 e corretta dall’art. 59 del d.lgs. n. 114/2019. Individua i titolari della legittimazione nell’agente contabile, per i decreti emessi ai sensi dei commi 4 e 6 dell’art. 141; nel responsabile del procedimento, per il decreto di cui al comma 7; nel pubblico ministero, per il decreto di rigetto del ricorso.
Il decreto opposto, emesso ai sensi dell’art. 141, comma 4, cod. giust. cont., ha come destinatario dell’obbligo di resa il soggetto individuato come agente contabile. All’Amministrazione incombe solo l’onere di trasmissione del conto alla Corte secondo le prescrizioni di legge. La Regione, quindi, non è titolare della legittimazione attiva.
La giurisprudenza contabile richiamata conferma l’inammissibilità dell’opposizione per difetto di legittimazione dell’Amministrazione opponente (Sezione Giurisdizionale Umbria, sentenze n. 82/2023 e n. 35/2024). È invece riconosciuta all’Amministrazione la legittimazione a intervenire nel giudizio di opposizione, purché questo sia stato ritualmente incardinato dall’agente contabile (Sezione Giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 34/2023; Sezione Giurisdizionale Liguria, sentenza n. 50/2024).
Nel caso concreto l’agente contabile non ha proposto opposizione nel termine né si è costituito. Non essendo ritualmente introdotto il giudizio, la Regione non può vedersi riconosciuta la legittimazione neppure nella veste di interveniente. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont.
Nota della Redazione
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