MGUS non è malattia: insussistente la dipendenza da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 118 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La gammopatia monoclonale di significato indeterminato (MGUS) non integra di per sé una patologia, ma costituisce il mero presupposto di eventuali e improbabili malattie future: la sua eziologia è indimostrata e il quadro clinico è asintomatico. Ne consegue che non può essere riconosciuta la dipendenza da causa di servizio per tale condizione, né si rende necessaria una consulenza tecnica d’ufficio. Il capo di domanda sull’equo indennizzo, attenendo al rapporto di lavoro, è devoluto al giudice di quel rapporto. La domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, strumentale alla futura pensione privilegiata, resta ammissibile davanti alla Corte dei conti in presenza di apposita istanza.

Il Fatto

Un ex militare dell’Esercito, collocato in congedo per permanente inidoneità al servizio e poi transitato nel personale civile del Ministero della Difesa, ha adito la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Durante il servizio, iniziato nel 1991, aveva partecipato a plurime missioni internazionali e nazionali; secondo la prospettazione attorea, i gravosi disagi fisici e chimici riconducibili a quelle missioni gli avevano fatto contrarre una gammopatia monoclonale di significato indeterminato.

La patologia, accertata dalla Commissione medico ospedaliera e ascritta in ottava categoria, era stata esclusa dalla dipendenza da causa di servizio con decreto del Ministero della Difesa, che aveva recepito il parere negativo del Comitato per la verifica delle cause di servizio. Il ricorrente ha quindi domandato l’accertamento di quella dipendenza e il conseguente diritto all’equo indennizzo, producendo anche una perizia medica di parte. Il Ministero si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione sull’equo indennizzo, l’assenza di una previa istanza per la pensione privilegiata e la propria carenza di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice monocratico ha declinato la giurisdizione riguardo al capo di domanda sull’equo indennizzo. L’istituto attiene al rapporto di lavoro del ricorrente, sicché la giurisdizione appartiene al giudice del rapporto stesso, secondo il richiamato orientamento delle Sezioni Unite n. 11772/2022.

Tale declaratoria non assorbe però l’intera domanda. In applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Riunite n. 12/2023, e in virtù dell’istanza presentata dal ricorrente in vista dell’eventuale attribuzione della pensione privilegiata, la Corte ha ritenuto ammissibile il capo di domanda relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Nel merito, la decisione si fonda sulla relazione peritale di parte, che riproduce una pubblicazione medica del Policlinico San Matteo di Pavia. Da essa emerge che il riscontro di una gammopatia monoclonale non equivale a malattia tumorale; che la MGUS resta spesso invariata nel tempo; che la sua origine ed evoluzione sono incerte; che nessuno dei fattori ambientali considerati ha una responsabilità definitivamente comprovata; che il paziente è del tutto asintomatico e necessita solo di periodici esami di follow-up.

Su queste basi la Corte ha qualificato la MGUS come non patologia in senso stretto, ma mero presupposto per la possibile e assai poco probabile insorgenza di distinte patologie, con eziologia totalmente indimostrata anche rispetto alle cause prospettate in ricorso. Il quadro probatorio ha reso superfluo disporre una consulenza tecnica d’ufficio. Il capo di domanda è stato pertanto rigettato e, in ragione della peculiarità della fattispecie, le spese di lite sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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