Controllo rendiconto 2024 del Comune, assenza di gravi irregolarità (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 103 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo della Corte dei conti sul rendiconto degli enti locali, l’accertamento dell’assenza di gravi irregolarità non integra una valutazione positiva degli elementi non esaminati, poiché l’assenza di rilievi su singoli profili non ne implica la regolarità sostanziale. La verifica si svolge alla luce dell’art. 1, commi 166 e 167, legge n. 266/2005, che impone agli organi di revisione la trasmissione del questionario-relazione e alla Corte la vigilanza sulla corretta applicazione delle regole di armonizzazione contabile. Il quadro va integrato con l’art. 79 dello Statuto di autonomia, che riconosce alle Province autonome la competenza sul coordinamento della finanza locale e la vigilanza sugli obiettivi complessivi. Anche forme di irregolarità contabile non grave, o meri sintomi di precarietà gestionale, possono giustificare la segnalazione all’ente, alla Provincia vigilante e alla Regione.

Il Fatto

La Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ha esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2024 di un ente locale della Provincia di Trento. Il rendiconto era stato approvato in data 29 aprile 2025, con invio dei dati alla BDAP in data 10 aprile 2025. L’ente, avendo popolazione non superiore ai cinquemila abitanti, non era tenuto ad adottare la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato.

La verifica si è svolta secondo le procedure dell’art. 1, commi 166 e seguenti, legge n. 266/2005, sulla base del questionario trasmesso dall’organo di revisione e della relazione sul rendiconto. In istruttoria il magistrato ha chiesto approfondimenti su cassa vincolata, congruità degli accantonamenti, residui attivi vetusti, rappresentazione delle passività finanziarie, obblighi di trasparenza e progetti finanziati con fondi PNRR, PNC e REACT EU.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il fondamento del controllo richiamando l’art. 1, comma 166, legge n. 266/2005, che impone agli organi di revisione la relazione sul rendiconto, e il successivo comma 167. A ciò aggiunge la legislazione di autonomia, in particolare gli artt. 4, 8, 79 e 80 dello Statuto speciale, che attribuiscono alle Province autonome la competenza sul coordinamento della finanza locale e la vigilanza sugli obiettivi complessivi di finanza pubblica.

Il Collegio chiarisce che ogni irregolarità contabile, anche non grave, così come i meri sintomi di precarietà, può essere segnalata all’ente locale, alla Provincia autonoma vigilante e alla Regione. L’assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

La Corte richiama le pronunce costituzionali in tema di prerogative autonomistiche, dalla sentenza n. 60/2013 alla sentenza n. 184/2016, che ha qualificato il bilancio come bene pubblico, fino alla sentenza n. 80/2017 sull’indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici. Vengono richiamate anche le sentenze n. 247/2017, n. 101/2018 e n. 77/2019, che riconosce alla Provincia autonoma di Trento il ruolo di regista del sistema finanziario provinciale integrato.

In esito all’esame documentale, gli approfondimenti istruttori sono stati riscontrati con note dell’11 e del 18 novembre 2025, ritenute sufficienti a chiarire i punti sollevati. Sul fronte dei progetti PNRR, PNC e REACT EU, il Collegio rileva che al 30 settembre 2025 cinque interventi risultano completati e raccomanda di vincolare nell’avanzo di amministrazione 2025 le somme accertate e non ancora impegnate a fine esercizio. Per gli anticipi, raccomanda l’attivazione dei vincoli di cassa, ai sensi dell’art. 180, comma 3, lett. d), del TUEL, qualora i pagamenti non abbiano superato le somme anticipate.

La Sezione pertanto accerta che dal rendiconto 2024 non emergono gravi irregolarità e conclude il procedimento di controllo, invitando l’ente a correggere la rappresentazione delle passività finanziarie, ridurre i residui del titolo 3, rispettare i cronoprogrammi PNRR ed assolvere gli obblighi di pubblicazione. Le misure correttive dovranno essere esposte nella relazione al rendiconto 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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