Danno indiretto sanitario e concorso colposo del creditore (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 232 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di danno indiretto alla pubblica amministrazione, il diritto al regresso sorge, ai sensi dell’art. 1203, n. 3, c.c., solo con l’effettivo pagamento dell’indennizzo al terzo danneggiato, con la conseguenza che la prescrizione dell’azione erariale decorre da tale momento. La disciplina limitativa della rivalsa di cui alla legge n. 24/2017 non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, in quanto incide sul diritto sostanziale di regresso. Il potere riduttivo del giudice contabile, anche nella forma vincolata introdotta dalla legge n. 1/2026, presuppone la carenza di un contraddittorio pieno sull’apporto causale; pertanto, la costituzione in giudizio della pubblica amministrazione danneggiata che chieda l’integrale risarcimento fa venire meno il presupposto per il suo esercizio officioso. Nel valutare il concorso del fatto del creditore ai sensi dell’art. 1227 c.c., la responsabilità del sanitario è limitata alla quota di danno ascrivibile alla sua condotta, applicando la presunzione di parità di cui agli artt. 1298 e 2055 c.c., mentre la carenza informativa del consenso raccolto da altro medico e la mancata attivazione della polizza assicurativa sono imputabili alla struttura sanitaria e non al convenuto.
Il Fatto
La Procura contabile ha convenuto in giudizio un medico per sentirne dichiarare la responsabilità amministrativa in relazione al decesso di un paziente, avvenuto a seguito di un intervento chirurgico di plastica addominale. La struttura sanitaria aveva transatto la causa civile promossa dai congiunti della vittima, versando un importo complessivo e segnalando l’esborso alla magistratura contabile. Il convenuto, che aveva eseguito l’operazione, era rimasto contumace nel giudizio civile di risarcimento.
Le consulenze tecniche, sia quella disposta dal giudice civile sia quella del Collegio medico legale, hanno concordato nel ritenere l’intervento chirurgico non indicato e anzi controindicato, a causa delle gravi condizioni cliniche del paziente e della mancata esecuzione di accertamenti diagnostici preliminari.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto l’eccezione di prescrizione, affermando che per il danno indiretto il dies a quo decorre dal momento del pagamento dell’indennizzo da parte dell’amministrazione, che nel caso di specie era avvenuto il 12 maggio 2021. Ha altresì escluso l’applicazione della legge n. 24/2017 alla fattispecie, trattandosi di norma sostanziale che introduce decadenze e limiti al diritto di regresso, con efficacia solo per i fatti successivi alla sua entrata in vigore.
Quanto alla richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale sull’art. 1, comma 1-octies, della l. n. 20/1994, introdotto dalla legge n. 1/2026, la Corte l’ha ritenuta non rilevante. Il potere riduttivo ivi previsto opera solo in carenza di contraddittorio sull’apporto causale; l’intervento adesivo dell’ASL, che ha chiesto l’integrale risarcimento, ha invece determinato la piena espansione del contraddittorio, rendendo non applicabile l’automatismo riduttivo.
Nel merito, la Corte ha accertato la sussistenza del nesso causale tra la condotta del medico e l’evento letale, valorizzando il criterio civilistico del “più probabile che non” e non quello penale dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Ha ravvisato la colpa grave nella scelta terapeutica controindicata, in assenza di urgenza.
Quanto al quantum, la Corte ha applicato la presunzione di parità di cui agli artt. 1298 e 2055 c.c., individuando tre condotte causali: la scelta terapeutica, la carenza informativa del consenso e la mancata sorveglianza. Essendo le prime due imputabili al convenuto e la terza alla struttura, il danno è stato posto a suo carico solo per i 2/3, escludendo la quota ascrivibile al concorso del fatto del creditore ex art. 1227 c.c. La mancata attivazione della polizza assicurativa è stata ritenuta non colposa, data l’imprevedibile sospensione dell’impresa assicuratrice.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.