Reddito di cittadinanza: difetto di giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 148 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di indebita percezione del reddito di cittadinanza, sussiste il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e la causa va riassunta davanti al giudice ordinario. Il beneficio, pur costituendo erogazione di denaro pubblico, ha natura assistenziale e non attribuisce al percettore alcuna gestione di risorse pubbliche né impone un obbligo di rendicontazione. Manca, pertanto, il rapporto di servizio tra il destinatario e l’amministrazione erogatrice, requisito necessario per radicare la giurisdizione contabile. La sola provenienza pubblica delle somme non è sufficiente: occorre un vincolo funzionale di destinazione a uno scopo pubblicistico con annessa attività gestoria e un obbligo di attivazione e rendicontazione a carico del percipiente.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania ha citato in giudizio il convenuto chiedendo la condanna al risarcimento del danno erariale di € 29.398,57, oltre rivalutazione e interessi. La pretesa riguardava l’indebita percezione del reddito di cittadinanza dal mese di aprile 2019 al mese di ottobre 2021.
Secondo la prospettazione accusatoria, il convenuto, nelle istanze del 28.3.2019 e del 5.10.2020, avrebbe omesso di indicare nella Dichiarazione sostitutiva unica i redditi da gioco on line conseguiti negli anni 2017 e 2018, fornendo una rappresentazione non veritiera della propria situazione patrimoniale e percependo così un contributo non dovuto. Il convenuto non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato in via preliminare la contumacia del convenuto, ritualmente citato ma non costituitosi. Ha poi ritenuto di dover esaminare d’ufficio, in via pregiudiziale, la corretta perimetrazione dei confini di cognizione tra giudice ordinario e giudice contabile.
La questione è stata sollevata d’ufficio senza preventivo contraddittorio: l’art. 101 c.p.c., richiamato dall’art. 7 del c.g.c., si applica alle sole questioni di fatto o miste e non a quelle di puro diritto o di natura processuale, per definizione ricomprese nel thema decidendum. Sul punto la Corte richiama la costante giurisprudenza di legittimità.
Nel merito, il Collegio prende le distanze dalla decisione della Seconda sezione centrale d’Appello, che aveva affermato la giurisdizione contabile in materia. Conferma invece il consolidato orientamento della Sezione, che esclude la giurisdizione del giudice contabile, richiamando le numerose pronunce del 2020, 2021 e 2024, anche ai fini della motivazione ex art. 39, comma 2, lett. d) del c.g.c. e dell’art. 17, comma 1 delle norme di attuazione.
Dirimente è la mancanza del rapporto di servizio. La Corte ricostruisce il requisito secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite: esso sussiste quando il soggetto, pubblico o privato, è vincolato alla gestione di denaro pubblico secondo un programma imposto dall’amministrazione. Occorrono tre requisiti contestuali: provenienza pubblica delle risorse, vincolo funzionale di destinazione a uno scopo pubblicistico con attività gestoria, obbligo di attivazione e rendicontazione a carico del percipiente.
Applicando tali principi alla fattispecie, il Collegio rileva che il reddito di cittadinanza, pur definito dal d.l. n. 4/2019 come misura di politica attiva del lavoro, assume conformazione prioritaria di carattere assistenziale. Il destinatario non riceve alcuna gestione di risorse pubbliche, che sono prive di vincolo di destinazione. Manca quindi il collegamento funzionale tra il convenuto e l’amministrazione per la realizzazione di un pubblico interesse.
Ne consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario, davanti al quale la causa va riassunta nei modi e nei termini di cui all’art. 17 c.g.c. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di pronuncia in rito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.