Assegni familiari al pensionato per la figlia della coniuge non riconosciuta (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 147 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assegni per il nucleo familiare spettanti ai titolari di pensione, il diritto alla prestazione sussiste anche in favore del coniuge del genitore per la figlia minore di quest’ultimo non riconosciuta dal padre naturale. Ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 69/1988, conv. in l. n. 153/1988, rileva la condizione di minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età. La nozione di familiare, secondo l’art. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004, presuppone la convivenza ovvero che l’interessato sia sostanzialmente a carico del pensionato. La tardiva costituzione dell’ente previdenziale, oltre il termine dell’art. 156 c.g.c., ne determina la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d’ufficio.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione erogata dall’INPS, chiede il riconoscimento del diritto agli assegni per il nucleo familiare sulla pensione in godimento, con i relativi arretrati, rivalutazione e interessi. Il giudizio è stato introdotto dinanzi alla Corte dei conti dopo che il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3272 del 7.6.2022, aveva declinato la giurisdizione.

Il ricorrente è coniugato dal 21.9.2018 con una donna il cui nucleo familiare comprende la figlia minore. La Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile ha riconosciuto alla minore la condizione di minore invalido con difficoltà persistenti, con indennità di frequenza e decorrenza 4.5.2018. L’Ufficio Consolare competente ha certificato che la potestà genitoriale è attribuita esclusivamente alla madre, non essendo la minore riconosciuta dal padre naturale. La madre non percepisce assegni familiari né in Polonia né in Italia. Dopo la domanda amministrativa e il ricorso al Comitato Provinciale, il ricorrente ha adito la Corte.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Giudice rileva la tardiva costituzione in giudizio dell’INPS, avvenuta oltre il termine del decimo giorno antecedente l’udienza. Tale violazione dell’art. 156 c.g.c. comporta la decadenza dell’Amministrazione dalla facoltà di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e di proporre domande riconvenzionali.

Nel merito il ricorso è fondato. Dagli atti risulta che il ricorrente è coniugato dal 21.9.2018 e convive con la coniuge e con la figlia minore di lei, invalida e priva di reddito, a carico del ricorrente che provvede al suo mantenimento. La madre non percepisce alcun assegno familiare o sussidio né in Polonia né in Italia.

La fattispecie soddisfa i requisiti dell’art. 2 del d.l. n. 69/1988, conv. in l. n. 153/1988, che prevede l’erogazione dell’assegno a richiesta in favore dei titolari di pensioni derivanti da lavoro dipendente. La misura è differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo, tenendo conto dei soggetti che, per infermità o difetto fisico o mentale, versino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro ovvero, se minorenni, abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti della loro età.

Il Giudice richiama inoltre l’art. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004, secondo cui il familiare è tale quando convive con il pensionato o è sostanzialmente a suo carico, e l’art. 2 della Direttiva 2004/38, che include tra i familiari i discendenti diretti a carico e quelli del coniuge. Sussiste anche il requisito reddituale, risultando il ricorrente percettore del solo trattamento pensionistico. Le deduzioni dell’INPS sono disattese perché generiche, inconferenti e non provate.

La domanda è accolta con accertamento del diritto agli assegni a decorrere dall’1.1.2020 e condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati, con rivalutazione e interessi nei limiti del cumulo parziale. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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