Riscatto congedo parentale per parto ante testo unico commisurato alla tutela spettante (Corte dei Conti Sez. I App. n. 194 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al riscatto oneroso dei periodi di congedo parentale, ai sensi degli artt. 32 e 35 del d.lgs. n. 151 del 2001, può essere riconosciuto anche per gli eventi di nascita verificatisi prima dell’entrata in vigore del testo unico e anche in favore della donna inoccupata al momento del parto. Tale riconoscimento non è però incondizionato: il beneficio va attribuito nella stessa misura in cui, all’epoca del parto, quella tutela era riconosciuta alla lavoratrice. Ne deriva che, per un parto gemellare del 1977, la madre che allora lavorava non avrebbe avuto diritto a più di sei mesi di congedo parentale, e a tale limite va commisurato il riscatto.
Il Fatto
Una dipendente ministeriale, inoccupata al momento del parto gemellare avvenuto nel 1977, otteneva dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio il riconoscimento del diritto al riscatto del congedo parentale per ciascun figlio, con condanna dell’INPS alle spese. La liquidazione della pensione anticipata restava subordinata al pagamento dell’onere di riscatto, al requisito della cessazione dal servizio entro il 31 agosto previsto dall’ordinamento scolastico e al possesso dei requisiti anagrafici di cui all’art. 14 del d.l. n. 4 del 2019, convertito con legge n. 26 del 2019.
L’INPS proponeva appello con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 32 e 35 del d.lgs. n. 151 del 2001: il diritto al riscatto per i figli nati fuori dal rapporto di lavoro sarebbe stato introdotto solo con il testo unico del 2001. L’Istituto richiamava la giurisprudenza di legittimità sul punto, assumendo che la tutela dell’inoccupata non potesse eccedere quella allora spettante alla lavoratrice.
La Motivazione della Corte
La questione attiene alla possibilità che alla donna inoccupata al momento del parto sia riconosciuto il diritto di riscattare a titolo oneroso i periodi di congedo parentale per ogni figlio nato. Il Collegio richiama gli artt. 32 e 35 del d.lgs. n. 151 del 2001: il primo attribuisce a ciascun genitore il diritto di astenersi dal lavoro “per ogni bambino”, il secondo disciplina il riscatto dei periodi di congedo parentale nella misura massima di cinque anni.
Lo stesso INPS ammette che il diritto al riscatto, in capo a una donna inoccupata, può essere esteso anche agli eventi verificatisi prima dell’entrata in vigore del testo unico. La Corte condivide tale lettura, ma ne traccia il limite: il diritto va riconosciuto nella stessa misura in cui, all’epoca del parto, quel periodo di congedo era riconosciuto alla lavoratrice.
Applicando il criterio al caso concreto, il Collegio rileva che a luglio 1977 la madre dipendente del Ministero che avesse partorito due gemelli non avrebbe avuto diritto a più di sei mesi di congedo parentale. Il beneficio invocato dall’appellata non può quindi eccedere tale soglia temporale. L’appello dell’INPS è pertanto fondato e viene accolto.
Le spese di lite sono integralmente compensate per l’assoluta novità delle questioni esaminate, mentre nulla si dispone per le spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.
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Nota della Redazione
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