Danno erariale del sindaco: giudicato penale e nesso con il servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 190 del 06.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa il giudicato penale di condanna vincola il giudice contabile, ai sensi dell’art. 651, comma 2, cod. proc. pen., sull’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e sulla sua attribuzione all’imputato, impedendo ogni rivalutazione delle condotte accertate. Il danno all’immagine della pubblica amministrazione, dopo l’entrata in vigore del codice della giustizia contabile, può conseguire a qualunque delitto commesso in danno dell’ente, ma resta subordinato alla sussistenza di un rapporto di servizio e alla connessione, anche solo occasionale, della condotta illecita con tale rapporto. Il peculato commesso dall’amministratore di sostegno lede l’immagine del Ministero della giustizia, non del Comune che abbia nominato l’amministratore, con conseguente inammissibilità della domanda proposta dall’ente locale. Il criterio del duplum opera entro i limiti temporali dei fatti coperti dal giudicato penale, esclusi quelli prescritti.

Il Fatto

Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio l’ex sindaco di un Comune lombardo per tre poste di danno: danno patrimoniale diretto di 44.789,53 euro, per indebiti permessi amministrativi fruiti ai sensi dell’art. 79 T.U.E.L. sulla base di attestazioni con firma falsificata del segretario comunale; danno patrimoniale indiretto di 168.067,29 euro, per il risarcimento corrisposto alle eredi legittime dopo la declaratoria di falsità del testamento olografo; danno non patrimoniale di 450.000,00 euro per lesione dell’immagine dell’ente.

I fatti erano già accertati in sede penale con sentenza di condanna per truffa aggravata, falso in atto pubblico, peculato, minacce, falsità in testamento olografo, turbata libertà degli incanti, istigazione alla corruzione e circonvenzione di incapace, confermata in appello con rideterminazione della pena. Il convenuto ha contestato l’esistenza del danno, sostenendo la neutralità delle falsificazioni rispetto alle finanze comunali e l’estraneità dei reati rispetto al mandato.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal rilievo del giudicato penale. Poiché il processo si è svolto con rito abbreviato ed è esitato in sentenza irrevocabile, opera il vincolo dell’art. 651, comma 2, cod. proc. pen.: le difese volte a negare l’illiceità delle condotte sono inammissibili.

Sulla prima posta, la Corte accoglie integralmente la domanda. Le falsificazioni non possono dirsi neutre: la difesa invoca l’art. 79, comma 4, T.U.E.L., ma la norma riguarda comuni con popolazione superiore a quella dell’ente. Il comma 6 impone comunque un’attestazione puntuale dell’attività svolta, sicché nessuna semplificazione burocratica poteva derivare dalla condotta. Quanto all’elemento psicologico, le conseguenze dannose non erano estranee alla volizione, quanto meno a titolo di dolo eventuale.

La Corte richiama quindi il criterio di imputazione del danno: essa conosce solo i danni arrecati da soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto qualificato, a condizione che la condotta illecita sia connessa al rapporto, anche in termini di occasionalità necessaria, secondo la giurisprudenza di legittimità.

Sulla seconda posta, la falsificazione del testamento non è riconducibile al rapporto di servizio, essendo stata posta in essere quando la tutela era già cessata e potendo essere commessa da chiunque. La responsabilità è però affermata per la successiva condotta del sindaco, che, consapevole della falsità e della diffida delle eredi, ha comunque venduto i beni a prezzo inferiore a quello di mercato, con condotta dolosa causalmente rilevante.

Sul danno all’immagine, la Sezione ritiene superata la limitazione a specifiche fattispecie di reato, ma esclude i capi di imputazione non legati al servizio. Il peculato, commesso nella qualità di amministratore di sostegno su nomina del giudice tutelare, lede l’immagine del Ministero della giustizia, non del Comune, né è consentita la correzione in via di mero errore materiale. Il danno è ricondotto a truffa, falso, turbata libertà degli incanti e istigazione alla corruzione: applicato il duplum solo ai fatti non prescritti (43.677,46 euro) e la stima equitativa agli altri, la Corte liquida 100.000,00 euro. Il sequestro si converte in pignoramento nei limiti della condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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