Cessazione materia contendere per riliquidazione INPS ex art 54 (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 182 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e sottopongano conclusioni conformi al giudice, potendo residuare un contrasto solo sulle spese. Quando l’amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata mediante la riliquidazione del trattamento pensionistico in conformità ai principi affermati dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, e il ricorrente vi aderisce, il giudice contabile dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. La compensazione delle spese è giustificata dal precedente contrasto giurisprudenziale, risolto solo dall’intervento nomofilattico delle Sezioni Riunite.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza e in quiescenza dal 1° febbraio 2021 con sistema di calcolo misto (retributivo e contributivo), ha maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità utile di anni sedici e mesi sei. L’INPS gli ha attribuito, per la quota retributiva, l’aliquota dell’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973 anziché quella dell’art. 54 del medesimo testo unico.
Dopo una diffida rimasta senza esito, il ricorrente ha adito la Corte dei conti per ottenere la rideterminazione della pensione secondo l’interpretazione fornita dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, con applicazione del coefficiente per ogni anno utile. Nel corso del giudizio l’INPS ha prodotto la determina di ricalcolo, riconoscendo arretrati e un aumento della pensione da 2.940,56 a 3.084,75 euro, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dalla ricostruzione dell’istituto, richiamando l’orientamento della Suprema Corte secondo cui la cessazione della materia del contendere richiede che il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale sia allegato e riconosciuto reciprocamente dalle parti, con conclusioni conformi rimesse al giudice. Residua al più un contrasto sulle spese, da risolvere secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Diversa è l’ipotesi in cui la sopravvenienza sia allegata da una sola parte e l’altra non vi aderisca: in tal caso il giudice non dichiara la cessazione, ma valuta l’interesse ad agire, potendo pronunciare l’accertamento del diritto azionato e il sopravvenuto difetto di interesse per i profili già soddisfatti.
Nel caso concreto l’INPS ha prodotto il provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico in conformità alla domanda, applicando il coefficiente di rendimento per anno in relazione alle anzianità maturate al 31 dicembre 1995, e ha formulato istanza di cessazione. La correttezza dell’operazione è comprovata dalla nota contenuta nel provvedimento stesso.
Parte ricorrente ha espressamente aderito alla richiesta. L’adesione di entrambe le parti, unita alla corretta applicazione delle indicazioni delle Sezioni Riunite e della circolare INPS n. 107/2021, consente al giudice di dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, il giudice ne dispone la compensazione, in ragione dei contrasti giurisprudenziali in materia, risolti soltanto dalla decisione n. 1/2021/QM delle Sezioni Riunite.
Nota della Redazione
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