Cessazione della materia del contendere e spese nella maggiorazione sociale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 183 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere presuppone che nel corso del giudizio siano sopravvenuti fatti idonei a eliminare il contrasto tra le parti e che le stesse formulino conclusioni conformi in tal senso. Quando la sopravvenienza è allegata da una sola parte e l’altra non vi aderisce, il giudice non può dichiarare la cessazione, ma deve valutare l’interesse ad agire, eventualmente accertando il soddisfacimento del diritto azionato. Se invece entrambe le parti aderiscono alla richiesta, non è necessario acquisire la prova dell’avvenuto pagamento. Le spese possono essere compensate quando l’amministrazione ha accolto in parte la domanda già prima della proposizione del ricorso.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di pensione categoria SOC, ha chiesto all’INPS il riconoscimento della maggiorazione sociale con gli arretrati dal 2015. Dopo la richiesta amministrativa del 2020 e l’invio delle autocertificazioni reddituali, l’ente non ha riconosciuto né liquidato il beneficio. La ricorrente ha quindi adito il Tribunale di Salerno, sezione lavoro, che ha declinato la giurisdizione rimettendo le parti davanti alla Corte dei conti territorialmente competente.
Riassunta la causa, l’INPS si è costituito rappresentando di aver già riattribuito la maggiorazione sociale con il cedolino di giugno 2021 e di aver riconosciuto un’ulteriore somma da corrispondere a dicembre 2023, per un credito complessivo di poco inferiore a quello rivendicato. L’ente ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha preliminarmente ricostruito l’istituto richiamando il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere postula che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e sottopongano conclusioni conformi; può residuare un contrasto solo sulle spese, da risolvere secondo la soccombenza virtuale. Se invece la sopravvenienza è allegata da una sola parte e l’altra non aderisce, il suo apprezzamento non può condurre a una pronuncia di cessazione, ma a una valutazione dell’interesse ad agire.
Nel caso concreto la difesa della ricorrente, dapprima accettando l’importo quantificato dall’INPS e poi confermando l’avvenuto pagamento, ha aderito alla richiesta di cessazione formulata dall’ente. Le parti hanno quindi espresso conclusioni convergenti. Il giudice ha osservato che, in presenza di tale adesione, non è necessario insistere nella richiesta istruttoria in precedenza formulata né acquisire la prova dell’avvenuto pagamento.
Quanto al merito delle somme, il collegio ha ritenuto corretto il calcolo effettuato dall’INPS, fondato sui programmi automatizzati e documentato dalla relazione amministrativa e dal prospetto di liquidazione. L’importo rivendicato dalla ricorrente, leggermente superiore, è stato giudicato infondato. Il giudice ha inoltre considerato irrilevante il disguido relativo alla decorrenza delle differenze economiche, calcolate da gennaio 2015 anziché da maggio 2015: la differenza per i mesi iniziali è stata ritenuta corrispondente agli interessi legali, rendendo il pagamento corretto ed esaustivo.
Sul punto dell’adeguamento successivo al maggio 2021, il giudice ha richiamato la posizione dell’INPS secondo cui le maggiorazioni sociali sono connesse a requisiti reddituali che il pensionato deve confermare con autocertificazione; per gli anni successivi è pertanto necessaria una nuova domanda amministrativa. Il ricorso, depositato nel 2021, non consentiva di estendere il petitum oltre tale data.
In conclusione, il giudice ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese sono state compensate, considerato che la domanda è stata in parte accolta dall’amministrazione previdenziale già prima della proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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