Assegno di vedovanza e mancata diffida ricorso inammissibile alla Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 168 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ricorsi pensionistici davanti alla Corte dei conti, il ricorso è inammissibile quando la domanda amministrativa non sia stata ancora definita e non sia stata notificata all’amministrazione la diffida a provvedere. L’art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c. impone, quale condizione dell’azione, l’espressa pronuncia preventiva dell’amministrazione ovvero l’inutile esperimento della procedura di formazione del silenzio rifiuto. Il principio della previa azione amministrativa opera anche quando l’istituto abbia comunicato l’avvio degli accertamenti necessari, restando il procedimento pendente fino alla sua conclusione. La pendenza del procedimento amministrativo, in assenza di diffida, preclude l’esame nel merito della pretesa.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di pensione ai superstiti, aveva presentato nel settembre 2022 domanda all’INPS per la liquidazione degli assegni per il nucleo familiare ex art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito in legge n. 153/1988, sul trattamento pensionistico del marito defunto, con decorrenza dal settembre 2017. Non avendo ricevuto risposta, si era rivolta alla Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto all’assegno di vedovanza, quale persona sola.
Costituitasi, l’amministrazione aveva evidenziato che il procedimento era ancora in corso e che il reparto competente aveva richiesto la visita medica per accertare il requisito dell’inabilità a proficuo lavoro, chiedendo un rinvio in attesa dell’esito. All’udienza le difese di entrambe le parti insistevano per il rinvio.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico affronta in via pregiudiziale la questione dell’ammissibilità, richiamando l’art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c., che dichiara inammissibili i ricorsi proposti su domande non ancora definite in sede amministrativa o per le quali non sia trascorso il termine dalla notificazione di un formale atto di diffida a provvedere. La disposizione riproduce, per la parte rilevante, il previgente art. 71, primo comma, lett. b, del R.D. n. 1038/1933.
Da tale quadro normativo deriva l’esigenza di un’espressa pronuncia preventiva dell’amministrazione oppure dell’inutile esperimento della procedura di silenzio rifiuto, in ossequio al principio della previa azione amministrativa. La Corte richiama sul punto un indirizzo consolidato della giurisprudenza contabile, citando Corte dei conti, Sez. reg. Lombardia, sent. n. 35 del 12 gennaio 2011, sent. n. 90 dell’11 marzo 2010, sent. n. 204 del 1° aprile 2009, Sez. III App., sent. n. 133 del 16 febbraio 2004 e sent. n. 218 del 1° luglio 2002.
Nel caso concreto, avviato il procedimento per ottenere la prestazione, non risulta notificata alcuna diffida volta a formalizzare il silenzio dell’istituto, già prevista dall’art. 63, ultimo comma, del R.D. n. 1214/1934. Ne consegue che il procedimento amministrativo deve considerarsi ancora pendente. La Corte richiama al riguardo C. conti, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 236/1996, Sez. Sardegna, ord. n. 12/2020 e Sez. Emilia-Romagna, sentt. n. 87/2020 e 2/2022.
Tale pendenza è attestata dalla stessa difesa erariale, che nel costituirsi ha comunicato la convocazione della ricorrente a visita per la verifica del requisito. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c.. La decisione è assunta con sentenza in forma semplificata ex art. 167, comma 5, c.g.c., e le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
Nota della Redazione
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