Estinzione del giudizio contabile per rito abbreviato e integrale pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 194 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento integrale e tempestivo della somma determinata nel decreto presidenziale di ammissione al rito abbreviato determina l’estinzione del giudizio di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. La definizione agevolata richiede la verifica del versamento effettivo in favore dell’amministrazione danneggiata e della sua riscossione, non essendo sufficiente la mera offerta. La formula estintiva preclude la prosecuzione del giudizio con rito ordinario e rende non impugnabile la sentenza. In tema di spese, l’art. 130 c.g.c. impone al giudice di provvedere, a differenza delle ipotesi di estinzione per rinunzia agli atti, dove le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute: la compensazione integrale è ammessa quando la condotta del convenuto ha consentito il tempestivo incameramento delle somme, evitando le più aleatorie procedure esecutive.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio dinanzi alla Sezione giurisdizionale diversi soggetti — dipendenti comunali percettori di compensi, dirigenti che avevano autorizzato o omesso di provvedere sugli incarichi, e segretari-direttori di un ente pubblico — chiedendo la condanna al pagamento di una somma complessiva in favore del Comune, a titolo di danno da mancata entrata correlato a incarichi esterni svolti in assenza dei presupposti di occasionalità e saltuarietà.
Uno dei convenuti si costituiva chiedendo la definizione del giudizio con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., mediante il pagamento di una somma pari al 50% della pretesa risarcitoria azionata nei suoi confronti, secondo la ripartizione prospettata in via subordinata dalla stessa Procura per l’ipotesi di colpa grave. Con decreto presidenziale la Sezione ammetteva la richiesta e rideterminava la somma dovuta in ragione dello specifico apporto causale del richiedente e del concorso di altri soggetti, fissando il termine per il versamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la prova documentale del pagamento: la reversale di incasso e l’attestazione rilasciata dal settore competente del Comune dimostravano che il convenuto aveva versato l’importo determinato nel decreto, quale esecuzione del provvedimento stesso, entro il termine assegnato. Su questa base ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., in linea con il proprio orientamento in casi analoghi.
La Sezione ha osservato che la formula dell’estinzione era già stata utilizzata dalle Sezioni d’appello per fattispecie similari di definizione agevolata previste dalla legge n. 266/2005, cui il legislatore ricollega, come nel caso esaminato, la preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e la non impugnabilità della sentenza.
Sul regolamento delle spese, il Collegio ha chiarito che l’art. 130 c.g.c. impone al giudicante di provvedere, non essendo consentito — a differenza delle ipotesi di estinzione per rinunzia agli atti — che le spese restino a carico delle parti che le hanno sostenute. Non ravvisandosi una cessazione della materia del contendere, la definizione alternativa non essendo integralmente satisfattiva delle pretese attoree, la Sezione ha valorizzato i tempi e le modalità dell’istanza, la congruità della somma offerta, la gravità della condotta e l’entità del danno.
La concreta valutazione di tali elementi ha indotto a disporre la compensazione integrale delle spese, come d’altronde richiesto dalle parti. La condotta del convenuto aveva consentito di pervenire, entro il termine fissato, al tempestivo e completo versamento in favore dell’amministrazione danneggiata, che non è stata costretta ad affrontare le più lunghe e aleatorie procedure esecutive, evitando ulteriori oneri di recupero del credito erariale risarcitorio. Risulta così realizzato lo scopo della norma, volto a garantire l’incameramento certo ed immediato delle somme risarcitorie all’erario.
Nota della Redazione
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