Riliquidazione della pensione per i benefici del CCNL Istruzione e Ricerca (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 318 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole del CCNL che prevedono l’incidenza dei miglioramenti economici sul trattamento di quiescenza si applicano anche al personale collocato a riposo durante la vigenza del contratto, in deroga al criterio generale della retribuzione percepita l’ultimo giorno di servizio. Il dirigente scolastico cessato dal servizio in pendenza di vigenza contrattuale ha diritto al computo integrale dei benefici economici nella base pensionabile e alla riliquidazione della pensione dalla data del collocamento in quiescenza. L’ente previdenziale che abbia riconosciuto formalmente la pretesa ma non provi un adempimento integralmente satisfattivo resta soccombente e tenuto al pagamento delle differenze, degli interessi e della rivalutazione.
Il Fatto
Il ricorrente, già dirigente scolastico del Ministero dell’Istruzione, è collocato in quiescenza dall’1.9.2018. Dopo il CCNL dell’Area Istruzione e Ricerca, sottoscritto l’8 luglio 2019 per il triennio 2016-2018, chiedeva all’amministrazione e all’INPS l’adeguamento del trattamento pensionistico agli incrementi stipendiali integralmente quiescibili.
Non avendo ottenuto riscontro alla diffida, adiva la Corte dei conti per il riconoscimento del diritto alla riliquidazione e alla condanna delle parti convenute al pagamento degli arretrati. L’INPS chiedeva un rinvio per adeguare la pensione e pagare i ratei; il Ministero riconosceva il diritto e attestava di aver inserito i nuovi importi nella piattaforma Passweb, indicando nell’INPS il soggetto tenuto alla liquidazione. Il ricorrente eccepiva la natura non satisfattiva della riliquidazione medio tempore intervenuta, concernente pregressi errori di calcolo e non i benefici contrattuali.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico muove da un principio consolidato: le norme del CCNL riguardano il rapporto di lavoro e il trattamento in servizio, e solo eccezionalmente si riflettono sulla pensione, quando specifiche clausole attribuiscano i miglioramenti anche al personale collocato a riposo durante la vigenza contrattuale. A tali limitati fini il pensionato è considerato ancora in servizio, in deroga al criterio dell’art. 43 d.p.r. 1092/1973, che ancora la pensione alla retribuzione percepita l’ultimo giorno di prestazione.
Nel caso concreto viene in rilievo l’art. 40 del CCNL dell’Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca, che al primo comma stabilisce l’effetto delle retribuzioni risultanti dall’applicazione dell’art. 39 sul trattamento di quiescenza e al terzo comma prevede espressamente il computo, ai fini del calcolo della pensione, di tutti gli incrementi economici previsti dall’art. 39, anche successivi alla data di collocamento a riposo e senza alcuna distinzione.
Poiché il ricorrente è cessato dal servizio l’1.9.2018, dunque durante la vigenza contrattuale, tutti i benefici economici del CCNL devono essere integralmente computati nella base pensionabile, con conseguente riliquidazione del trattamento di quiescenza. Il Giudice rileva che, se il Ministero ha svolto le attività prodromiche di sua competenza, l’INPS ha adempiuto solo parzialmente, non fornendo piena prova di un adempimento integralmente satisfattivo nonostante il formale riconoscimento della pretesa.
Ne deriva il riconoscimento del diritto alla rideterminazione della pensione dalla data del collocamento in quiescenza, con condanna dell’INPS al pagamento delle differenze sui ratei pregressi e a maturarsi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri delle Sezioni Riunite n. 10/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza, riconosciuta solo a carico dell’INPS per il parziale tardivo adempimento, quantificate in euro 500,00 oltre IVA e CPA in favore dell’avvocato antistatario.
Nota della Redazione
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