Conto economale regolare nonostante spese continuative (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 410 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il rendiconto dell’agente contabile che gestisce il fondo economale può essere dichiarato regolare e il contabile discaricato quando la gestione risulti analiticamente verificabile e non emergano ammanchi. La presenza di spese continuative o comunque programmabili, di regola non ammissibili perché prive dei caratteri di imprevedibilità, urgenza ed occasionalità, non è di per sé ostativa all’approvazione del conto, ove tali spese siano connotate da prevalente utilità per l’ente. Il sindacato del giudice contabile si concentra sulla regolarità della gestione e sulla sua riconciliabilità documentale, non sull’astratta riconducibilità di ogni singola voce ai caratteri tipici del ricorso al fondo.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto l’esame di un conto giudiziale relativo alla gestione delle minute spese di una unità operativa regionale per l’esercizio 2017, reso da un agente contabile di un ente regionale. Il conto era stato depositato in ottemperanza a una precedente sentenza-ordinanza della medesima Sezione.

Il magistrato istruttore, dopo aver verificato l’adempimento delle prescrizioni sul deposito e la ricompilazione del conto secondo i modelli regionali, aveva rilevato la presenza di spese continuative — utenze, forniture periodiche oggetto di appalto, manutenzioni obbligatorie — di regola non ammissibili. In assenza di ammanchi e constatata l’utilità delle spese per l’ente, il profilo di irregolarità era stato rimesso alla valutazione del Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in via preliminare la struttura del rendiconto, composto da un conto di sintesi della gestione, un conto analitico della gestione, un conto di sintesi per tipologia di spesa e un conto analitico per tipologia di spesa. La documentazione risulta redatta in conformità alle disposizioni della delibera della Giunta regionale di riferimento e ai modelli ivi indicati, ed è corredata dal provvedimento dirigenziale di approvazione e parifica, dalla relazione dell’organo di controllo interno e dal provvedimento di approvazione definitiva con disposizione di deposito.

Sul piano contabile, il conto espone anticipazioni e pagamenti in sostanziale quadratura. Non risultano pagamenti in sospeso alla chiusura dell’esercizio, né operazioni per cassa eccedenti il limite di legge. Il Collegio valorizza il livello di analiticità delle annotazioni — sostanzialmente equivalente a un giornale di cassa — che ha consentito di verificare l’ammissibilità della tipologia delle spese sostenute, tutte afferenti al funzionamento dell’ufficio e contenute nei limiti dell’autorizzazione regionale che richiama l’art. 23 della legge regionale n. 6/1980, come specificata dalla delibera di Giunta.

Quanto al rilievo centrale — la presenza di spese prive dei caratteri di imprevedibilità, urgenza ed occasionalità che, secondo un consolidato e unitario orientamento della giurisprudenza contabile, devono sorreggere il ricorso al fondo economale — il Collegio non nega il principio, ma ne gradua le conseguenze. Alla luce della prevalente utilità per l’ente che connota tali spese, il rilievo non è ritenuto ostativo all’approvazione del conto.

La gestione viene quindi considerata sostanzialmente regolare, con i rilievi esposti, in assenza di ammanchi. Ne consegue la dichiarazione di regolarità del conto e l’ammissione a discarico degli agenti. In assenza di statuizione di condanna, il Collegio non provvede sulle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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