Irregolarità del conto per coincidenza tra chi rende e chi parifica (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 374 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso d’ufficio dall’agente contabile, o dal soggetto che ne assume le funzioni, è irregolare quando lo stesso soggetto che ha compilato e presentato il conto abbia anche svolto l’attività di verifica e parificazione dello stesso. Tale sovrapposizione di ruoli viola il generale principio di alterità, posto a garanzia della regolare tenuta dei conti giudiziali, perché lo svolgimento della verifica sulla correttezza della gestione presuppone l’intervento di un soggetto diverso da quello che presenta il rendiconto. All’irregolarità concorre l’omesso deposito della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., addebitabile all’Amministrazione e non all’agente contabile. La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna del contabile, esonera il giudice dal provvedere sulle spese di giudizio.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione del peculio dei detenuti presso una casa circondariale per l’esercizio 2018. Il contabile di cassa titolare non aveva potuto rendere il conto né effettuare il passaggio di gestione a causa di uno stato di grave malattia, seguito dal decesso. Il conto è stato pertanto compilato d’ufficio e sottoscritto dal Direttore dell’istituto, in luogo del contabile di cassa.
Il conto, depositato con notevole ritardo rispetto al termine di sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, esponeva una giacenza di cassa al 31 dicembre 2018. Il Magistrato designato, con relazione di deferimento, ne aveva riferito al Presidente della Sezione, rilevando il superamento del controllo di regolarità amministrativo-contabile e l’omessa presentazione della relazione dell’organo di controllo interno. La questione giunge così alla valutazione del Collegio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento, incentrato sull’art. 25 della legge n. 354/1975 in materia di peculio dei detenuti e degli internati, sull’art. 57, comma 6, del d.P.R. n. 230/2000 e sull’R.D. n. 1908/1920. Le norme impongono specifici vincoli di deposito, disponibilità e utilizzo delle somme, con limiti di spesa fissati annualmente dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
Il Collegio rileva che il conto è stato compilato d’ufficio dal Direttore dell’istituto, il quale ha al contempo assunto la funzione di responsabile della parificazione, attestandone la conformità alle risultanze delle proprie scritture ai sensi dell’art. 618 R.D. n. 827/1924 e dell’art. 139, comma 2, c.g.c.. Tale sovrapposizione di ruoli non è compatibile con il generale principio di alterità: diversamente opinando, l’Amministrazione non avrebbe modo di controllare e contestare le risultanze del conto. Il richiamo è alla Sez. Giur. Emilia-Romagna, sentenza-ordinanza n. 52/2024.
A ciò si aggiunge l’omesso deposito della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., addebitabile all’Amministrazione e non all’agente contabile. La Sezione osserva che, in presenza di pendenze contabili e di un avanzo di cassa, l’amministrazione penitenziaria avrebbe dovuto dare evidenza delle verifiche amministrativo-contabili effettuate. Tali controlli, rilevanti in sede di passaggio di gestione — non avvenuto nel caso di specie — non andrebbero limitati alle sole verifiche di cassa previste dall’art. 695 R.D. n. 1908/1920, ma estesi anche a campione alle movimentazioni dei conti correnti dei detenuti e alla documentazione giustificativa dei pagamenti.
Il Collegio richiama la precedente Sez. Veneto, sent. n. 91/2025 e l’ordinanza n. 15 del 2023, che individua il contenuto della relazione dell’organo di controllo. In conclusione, il conto è dichiarato irregolare, con rinvio agli organi responsabili dell’Amministrazione per l’adempimento degli obblighi di legge. L’assenza di condanna dell’agente contabile esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
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Nota della Redazione
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