Cessazione della materia del contendere e riliquidazione della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 322 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’ente previdenziale abbia integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente mediante la riliquidazione della pensione e il pagamento degli arretrati in applicazione dell’orientamento delle Sezioni Riunite n. 12/2021. Il venir meno dell’interesse alla decisione, fatto valere dall’amministrazione e non contestato dalla parte, determina l’esito processuale dichiarativo. La compensazione integrale delle spese di lite è giustificata dalla sostanziale concomitanza dell’introduzione del giudizio rispetto al mutamento interpretativo intervenuto con la pronuncia delle Sezioni Riunite, in comparazione con i pregressi approdi di primo grado e di appello.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri collocato in quiescenza dal 13 aprile 2017, ha adito la Sezione giurisdizionale regionale deducendo che le quote A e B della pensione erano state calcolate applicando la complessiva aliquota del 35% prevista dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché quella del 44% contemplata dall’art. 54 dello stesso d.P.R. per chi avesse maturato meno di quindici anni di servizio utile alla data del 31 dicembre 1995. Ha quindi chiesto la riliquidazione del trattamento con l’aliquota più favorevole e il pagamento dei maggiori ratei, lamentando altresì errori di calcolo in ordine ai benefici di cui alla legge n. 336/1970.

A seguito del decesso del ricorrente, intervenuto il 3 maggio 2023, il giudizio è stato proseguito dalla vedova, che ha rappresentato di aver ottenuto la pensione di reversibilità. L’INPS si è costituito deducendo di aver rideterminato in melius la pensione in applicazione della sentenza n. 12/2021 delle Sezioni Riunite, con pagamento degli arretrati unitamente al rateo di aprile 2022, e reputando cessata la materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La parte ricorrente ha esplicitamente concordato sulla cessazione della materia del contendere. Il giudice contabile osserva che tale esito, sul piano sostanziale, riflette l’orientamento espresso dalle Sezioni Riunite n. 12/2021, ossia l’applicazione dell’aliquota annua del 2,445% in relazione all’anzianità maturata al 31 dicembre 1995.

Nel caso concreto l’anzianità utile risultava di sette anni e nove mesi, circostanza documentata in atti. L’intervenuta riliquidazione da parte dell’ente previdenziale e il pagamento degli arretrati hanno quindi integralmente soddisfatto la pretesa originaria, facendo venir meno l’interesse a una pronuncia di merito.

Quanto alle spese, la Corte rileva la sostanziale concomitanza tra l’introduzione del giudizio e la soluzione interpretativa indicata dalle Sezioni Riunite, posta in comparazione con i pregressi approdi giurisprudenziali di primo grado e di appello. Tale circostanza oggettiva giustifica la compensazione integrale tra le parti.

La decisione si fonda dunque su un duplice ordine di ragioni: la sopravvenuta carenza di interesse della parte per effetto dell’adempimento dell’INPS, e la peculiarità del contesto interpretativo nel quale la domanda era stata proposta. Ne deriva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con integrale regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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