Benefici legge 336/1970 una sola volta nel pubblico impiego (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 317 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
I benefici economici previsti dalla legge n. 336/1970, consistenti nell’attribuzione di tre aumenti periodici del 2,50% ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buonuscita, possono essere fruiti una sola volta nel corso del rapporto di pubblico impiego. L’art. 3, comma 3, legge n. 824/1971 sancisce espressamente che ciascun beneficio di cui agli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 336/1970 è godibile una sola volta, con la conseguenza che la pregressa percezione del beneficio preclude ogni ulteriore attribuzione. In tema di giurisdizione contabile, questa si radica in base al petitum sostanziale: la domanda che investe i benefici sulla buonuscita rientra nella materia delle pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato quando attiene alla misura del trattamento pensionistico e al relativo diritto. L’INPS è legittimato passivo nel giudizio avente ad oggetto la riliquidazione del trattamento pensionistico a suo carico, in difetto di certificazione della P.A. datoriale.
Il Fatto
Il ricorrente è stato assunto dal Comune con decorrenza dal 18.7.1983, in qualità di orfano di guerra ai sensi della legge n. 482/1968, con la qualifica di commesso comunale. Collocato in quiescenza a domanda dal 20.9.2019 per inabilità assoluta a proficuo lavoro, contestava la liquidazione del proprio trattamento pensionistico, lamentando l’omessa corresponsione dei benefici di cui all’art. 2, comma 1, legge n. 336/1970.
Dopo la diffida del 16.11.2020, riscontrata negativamente dall’Ente previdenziale, adiva la Corte dei conti per ottenere il riconoscimento di tre aumenti del 2,50% sulla pensione e sulla buonuscita, calcolati sulla retribuzione contrattuale richiamata, con arretrati dal pensionamento, interessi e rivalutazione. Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione quanto alla buonuscita e il rigetto nel merito, avendo il dipendente già percepito il beneficio per due volte. L’INPS eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Sul piano pregiudiziale, la Corte ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune. Il riparto si determina in base all’oggetto della domanda secondo il criterio del petitum sostanziale. Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di benefici economici a valere sul proprio trattamento pensionistico: la domanda attiene alla misura della pensione di cui è titolare e rientra nella materia delle pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato, rilevante ai sensi degli artt. 13, comma 9, e 62, comma 1, r.d. n. 1214/1934. La Corte ha richiamato sul punto propri precedenti.
È stata poi respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS, qualificato come giusto contraddittore del giudizio a fronte della pretesa di riliquidazione del trattamento pensionistico a suo carico.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la disciplina. L’art. 2, legge n. 336/1970 attribuisce ai dipendenti ivi indicati, all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ai soli fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buonuscita, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione, ovvero, se più favorevole, un aumento periodico per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra. Il legislatore ha inteso riconoscere tali agevolazioni agli ex combattenti che, a causa della guerra, erano rimasti invalidi o avevano subito ritardi di carriera, circoscrivendo il beneficio a chi ha subito menomazioni a causa o per fatti di guerra.
Dalla documentazione in atti è emerso che il beneficio, fruibile per non più di una volta, era già stato concesso dall’Ente con delibere del 1987, a seguito di istanze dell’interessato, con attribuzione del beneficio percentualizzato del 2,50% per gli anni 1985 e 1986 e corresponsione delle relative differenze stipendiali. Nel 2002 il beneficio era stato nuovamente concesso per il biennio 2000-2001, in forza di un’erronea interpretazione dell’art. 22 CCNL Regioni e Autonomie Locali del 5.10.2001, in contrasto con l’art. 3, comma 3, legge n. 824/1971, che prevede espressamente che ciascun beneficio possa essere goduto una sola volta.
Il ricorrente, dopo averne fruito per ben due volte, ha domandato un ulteriore riconoscimento, prima in sede amministrativa e poi in sede giudiziale, senza averne titolo. Il ricorso è stato pertanto respinto perché infondato, con assorbimento di ogni altra questione. Le spese, seguendo la soccombenza, sono state liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari del Comune e dell’INPS.
Nota della Redazione
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