Assegno ad personam escluso dalla quota A della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 410 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione della quota A del trattamento pensionistico dei dipendenti delle Poste Italiane, resta applicabile l’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, nel testo sostituito dall’art. 15 della legge n. 177/1976, che individua in modo tassativo gli emolumenti computabili nella base pensionabile. L’elenco non è suscettibile di interpretazione analogica e non consente di attrarre in quota A voci retributive, come l’assegno ad personam, che nessuna norma di legge prevede espressamente. Tali emolumenti, computabili ai fini di quiescenza in forza dell’art. 2, comma 11, della legge n. 335/1995, confluiscono esclusivamente nella quota B.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente di Poste Italiane s.p.a., ha chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento, sostenendo che l’assegno ad personam percepito in modo fisso e continuativo dovesse essere computato nella quota A della pensione, con applicazione della maggiorazione del 18% di cui all’art. 15 della legge n. 177/1979.

L’Inps ha contestato la pretesa invocando la natura tassativa dell’elencazione di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973. Poste Italiane ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità della domanda per effetto di una transazione sottoscritta dalle parti nel 2019, con cui il ricorrente avrebbe abdicato a ogni pretesa connessa al rapporto di lavoro, contestando nel merito la fondatezza della richiesta.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina con priorità l’eccezione di inammissibilità sollevata da Poste Italiane, rigettandola. Il thema decidendum è circoscritto alla natura pensionabile dell’emolumento già erogato, questione del tutto estranea all’oggetto della transazione, che attiene a pretese connesse al rapporto di lavoro.

Il discrimine tra la giurisdizione contabile e quella del giudice ordinario si rinviene nella natura pensionistica della domanda. Il computo del trattamento di quiescenza è assoggettato alla volontà del legislatore e non è modificabile per effetto di pattuizioni negoziali. Le clausole richiamate appaiono mere clausole di stile, generiche e indeterminate, con conseguente permanenza dell’apprezzamento del giudice sulla loro effettiva efficacia.

Nel merito il ricorso è infondato. La disciplina applicabile ratione temporis è contenuta nel d.lgs. n. 503/1992 e nel d.P.R. n. 1092/1973, applicabile ai dipendenti delle Poste Italiane ex art. 6, comma 7, d.l. n. 487/1993. L’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 mantiene la determinazione della quota A disciplinata dall’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, che individua tassativamente gli emolumenti pensionabili.

La legge n. 335/1995 ha introdotto un nuovo concetto di quiescibilità: dall’1.01.1996 gli emolumenti corrisposti al lavoratore concorrono a formare la base contributiva, ma quelli non riconducibili alla quota A sono computabili esclusivamente nella quota B. Nessuna norma consente l’inclusione dell’assegno ad personam in quota A.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento (Sez. giur. Puglia, sent. n. 280/2016): gli assegni pensionabili indicati dall’art. 43 costituiscono un elenco tassativo, non suscettibile di interpretazione analogica, non potendosi attribuire ai termini “stipendio”, “paga” o “retribuzione” un significato di retribuzione onnicomprensiva. Nemmeno la contrattazione collettiva, all’art. 63, include l’emolumento tra le voci della retribuzione fissa, ricomprendendovi espressamente, ove voluto, la sola indennità di funzione Quadri. Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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