Cessazione della materia del contendere nel giudizio pensionistico di merito (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 321 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico di merito la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata su concorde richiesta del ricorrente anche prima che sia effettuato il materiale pagamento del rateo controverso, poiché l’oggetto del giudizio non è l’ottemperanza ma l’accertamento del diritto. Ai fini della liquidazione delle spese di lite, la soccombenza virtuale dell’ente previdenziale si misura sul quantum della pretesa originaria e non sull’importo effettivamente corrisposto, restando irrilevanti le decurtazioni da cumulo di redditi. Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente ha convenuto in giudizio l’INPS lamentando che, in relazione alla pensione di inabilità attribuitagli con decorrenza dal 1° luglio 2022, il primo rateo materialmente pagato era stato quello del mese di agosto successivo. Ha pertanto domandato il pagamento del rateo relativo al mese di luglio 2022.
Costituendosi, l’INPS ha rappresentato che il rateo in questione era stato corrisposto nel mese di luglio dell’anno corrente, sebbene in misura inferiore ai 1.309,13 euro prospettati, per effetto di decurtazioni da cumulo di redditi, e ha reputato cessata la materia del contendere. All’udienza il ricorrente ha concordato su tale cessazione, anche in riferimento al quantum di 1.073,70 euro indicato dall’INPS.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al giudice riguarda due profili distinti: la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la regolamentazione delle spese di lite in presenza di soccombenza virtuale dell’ente previdenziale.
Sul primo profilo la Corte rileva che il ricorrente ha esplicitamente concordato sulla cessazione. Ne deriva che nulla osta a un’immediata declaratoria in tal senso, prima ancora che venga effettuato il materiale pagamento del rateo. Il giudice chiarisce la ragione del proprio potere: quello odierno è un giudizio di merito e non già un giudizio di ottemperanza, sicché l’eventuale insoddisfazione materiale della pretesa non incide sulla definizione del processo.
Quanto alle spese, la Corte muove dalla constatazione della soccombenza virtuale dell’INPS. Osserva poi che il quantum della pretesa attorea deve identificarsi nella cifra di 1.309,13 euro spettante al ricorrente, non potendo rilevare, a tal fine, le pur legittime decurtazioni da cumulo di redditi. La misura della pretesa originaria, e non l’importo concretamente corrisposto, costituisce dunque il parametro per la liquidazione.
Su tali basi, avuto riguardo al suddetto quantum e alla sua collocazione nella fascia superiore a quella minima, le spese a carico dell’INPS sono liquidate in 1.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all’IVA. Il giudice dispone infine la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo.
La pronuncia dichiara pertanto cessata la materia del contendere e condanna l’INPS al pagamento delle spese come liquidate, con distrazione in favore del difensore.
Nota della Redazione
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