Estinzione per abbandono del giudizio contabile anche in primo grado (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 37 del 23.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di abbandono del giudizio disciplinata dall’art. 111, comma 3, c.g.c. si applica anche al giudizio contabile di primo grado, poiché il secondo periodo del comma 1 dell’art. 2 delle disposizioni transitorie del codice estende le norme del titolo III della parte II, tra cui l’art. 111, ai giudizi in corso. L’estinzione opera di diritto e va dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza, quando per un anno non sia stata presentata domanda di fissazione dell’udienza né sia stato compiuto altro atto di procedura. Il successivo decreto presidenziale di fissazione dell’udienza non è idoneo a elidere un effetto estintivo già perfezionatosi. La declaratoria di estinzione comporta il non luogo a provvedere sulle spese di lite, ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c.

Il Fatto

La vicenda processuale trae origine da un giudizio di responsabilità iscritto al registro di segreteria della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, promosso dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, quale successore universale dell’agente della riscossione, nei confronti del Consorzio di bonifica di Paestum, con la partecipazione del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate, nonché con l’intervento della Procura regionale.

Con ordinanza n. 156/2023 la Sezione ha rilevato d’ufficio una questione in tema di abbandono del giudizio, assegnando alle parti un termine di trenta giorni, ai sensi dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., per il deposito di memorie. L’agente della riscossione ha sostenuto l’insussistenza della fattispecie e l’inapplicabilità dell’istituto al primo grado; il Consorzio ha invece aderito alla tesi dell’avvenuto abbandono. All’udienza del 19 ottobre 2023 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il nodo giuridico concerne l’operatività dell’abbandono del giudizio nel processo contabile di primo grado. L’agente della riscossione ha prospettato una valenza integrativa della nota del 15 ottobre 2019, con cui il giudice monocratico, designato per l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, avrebbe implicitamente integrato l’ordinanza n. 28/2019 quanto alla fissazione di una nuova udienza collegiale.

La Sezione esclude tale lettura per plurime ragioni. Anzitutto, anche computando i trentun giorni di sospensione feriale, alla data del 15 ottobre 2019 era spirato il termine perentorio di sei mesi dal deposito dell’ordinanza e dall’udienza collegiale del 23 gennaio 2019, entro cui il comma 11 dell’art. 99 c.g.c. avrebbe consentito l’eventuale integrazione. In secondo luogo, l’integrazione, avendo matrice collegiale, poteva essere disposta solo dal collegio e non dal giudice monocratico né dal presidente della Sezione. Infine, il presidente non ha raccolto la sollecitazione, come reso palese alle parti con la comunicazione del 9 ottobre 2020 relativa al compiuto espletamento dell’incombente istruttorio.

La Corte affronta poi l’eccezione di inapplicabilità dell’istituto al primo grado, respingendola. L’art. 99 c.g.c. e il successivo art. 111 c.g.c. si applicano, secondo il secondo periodo del comma 1 dell’art. 2 delle disposizioni transitorie del codice, anche ai giudizi in corso, perché ricompresi nel titolo III della parte II. Il comma 3 dell’art. 111 c.g.c. prevede l’estinzione se per un anno non sia presentata domanda di fissazione dell’udienza o non sia compiuto alcun altro atto di procedura; il comma 4 sancisce che l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza, senza alcuna limitazione riferita a un determinato grado del giudizio.

Nel caso concreto, la fattispecie si è perfezionata, a tutto concedere, nell’intervallo più che biennale tra la comunicazione dell’avvenuto espletamento dell’incombente istruttorio e il decreto di fissazione d’udienza del 10 gennaio 2023. Il provvedimento presidenziale non può quindi aver eliso un effetto estintivo ormai compiutosi di diritto, ai sensi del comma 4 dell’art. 111 c.g.c. La declaratoria di estinzione comporta, in virtù del comma 8 del medesimo art. 111, il non luogo a provvedere sulle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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