Rinuncia agli atti e mancata comparizione all’udienza: estinzione immediata del giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 362 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito pensionistico pubblico, cui si applica il rito del lavoro, la mancata comparizione delle parti alla prima udienza impone la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo. Gli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. vanno interpretati in senso costituzionalmente orientato, alla luce degli artt. 24 e 111 Cost. e dei principi di ragionevole durata ed efficienza processuale. Parimenti, la rinuncia agli atti del ricorrente, che dichiari il venir meno del proprio interesse alla prosecuzione, determina l’estinzione del giudizio. La declaratoria di estinzione non comporta condanna alle spese in assenza di costituzione delle controparti.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico dal 30.12.2013 in virtù di un pregresso rapporto di pubblico impiego, aveva chiesto la rideterminazione e riliquidazione della pensione. La pretesa concerneva il riconoscimento degli incrementi correlati alle progressioni in carriera conseguite nel periodo dall’1.01.2011 al 31.12.2015, con attribuzione degli emolumenti pensionabili derivanti dalla progressione avvenuta durante il blocco retributivo previsto dall’art. 9 della legge n. 122/2010.
Con nota depositata in data 12.12.2023, il ricorrente ha dichiarato di non aver notificato il decreto di fissazione dell’udienza, invocando il consolidato orientamento di rigetto sulla pretesa prospettata. Ha quindi dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, chiedendone l’estinzione. Le controparti non si sono costituite e all’udienza nessuno è comparso.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico rileva anzitutto la presenza agli atti dell’espressa dichiarazione di rinuncia, sorretta dal venir meno dell’interesse alla prosecuzione. Accerta inoltre che il decreto di fissazione dell’udienza era stato ritualmente comunicato dalla Segreteria in data 28.03.2023, senza che il ricorrente vi abbia dato seguito mediante notifica.
Su questo presupposto la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Il percorso argomentativo non si esaurisce nella sola rinuncia, ma si fonda sui principi di oralità, concentrazione e immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, applicabile anche a quello pensionistico pubblico.
Tali principi impongono, in caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza, la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo. Il collegio richiama gli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., ai quali impone un’interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto dei principi di ragionevole durata del processo e di efficienza processuale, in raccordo con gli artt. 24 e 111 Cost.
La conseguenza processuale è la declaratoria di estinzione, con nulla per le spese, non essendosi costituite le controparti. Il provvedimento dispone inoltre l’annotazione di anonimizzazione ai sensi dell’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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