Periodo di ausiliaria non computabile come servizio effettivo per i sei scatti (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 102 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il periodo trascorso in posizione di ausiliaria non costituisce servizio effettivo ai fini pensionistici, poiché si tratta di una posizione di congedo e non di servizio attivo. Ne consegue che tale periodo non può essere computato per il raggiungimento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987, come sostituito dall’art. 21 della legge n. 232/1990, per il riconoscimento dei c.d. sei scatti stipendiali. Sulla domanda di riliquidazione del TFS difetta la giurisdizione della Corte dei conti, spettando la cognizione al Giudice amministrativo. La legittimazione passiva rispetto alla pretesa pensionistica appartiene all’ex datore di lavoro, non all’INPS, quando il collocamento in congedo sia anteriore al passaggio delle competenze all’allora I.N.P.D.A.P.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri con il grado di Appuntato Scelto e collocato in congedo nel 1994, poi iscritto in ausiliaria, ha chiesto la riliquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento pensionistico con riconoscimento dei c.d. sei scatti stipendiali.
L’istanza è stata rigettata dall’Amministrazione, che ha richiamato un parere secondo cui il beneficio non spetterebbe ai militari congedati a domanda privi dei requisiti dei 55 anni di età e 35 anni di servizio alla data del congedo. Il ricorrente ha sostenuto che il periodo di ausiliaria dovesse computarsi come servizio effettivo, richiamando l’art. 1864 del d.lgs. n. 66/2010 e alcune pronunce amministrative. Ha quindi adito la Corte dei conti per il riconoscimento del diritto.
La Motivazione della Corte
Il giudizio verte sulla domanda di rideterminazione del TFS e della pensione mediante applicazione dei sei scatti previsti dall’art. 4 del d.lgs. 165/1997. La Corte affronta anzitutto la questione di giurisdizione.
Quanto al TFS, il Giudice dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo. Il trattamento di fine servizio è un trattamento economico conclusivo del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.; per il personale pubblico non contrattualizzato la cognizione spetta al G.A., secondo il costante orientamento della Corte.
Sulla pretesa pensionistica la Corte afferma la legittimazione passiva dell’Arma dei Carabinieri, quale ex datore di lavoro, poiché il collocamento in congedo è anteriore al passaggio delle competenze di liquidazione all’allora I.N.P.D.A.P.. È respinta la tesi del difetto di legittimazione passiva dell’INPS così come prospettata in via principale dall’Ente.
Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina dei sei scatti: l’art. 6-bis del d.l. 387/1987, come sostituito dall’art. 21 della legge n. 232/1990, riconosce il beneficio in aggiunta alla base pensionabile per il personale che cessi dal servizio per età, permanente inabilità o decesso; il comma 2 lo estende alla cessazione a domanda in presenza dei 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. La Corte dà per pacifica l’applicabilità della disciplina al personale militare delle Forze di Polizia.
La controversia riguarda allora il possesso dei requisiti, che il ricorrente assume conseguiti computando il periodo di ausiliaria. L’assunto è respinto. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la posizione di ausiliaria non è una posizione di servizio attivo ma di congedo, come confermato dagli artt. 924, 992 e 994 del d.lgs. n. 66/2010. Il richiamo all’art. 1864 del d.lgs. n. 66/2010 è giudicato improprio, poiché la norma disciplina il trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria, senza equiparazione al servizio effettivo.
Anche le pronunce amministrative invocate sono ritenute inconferenti, essendo relative alla liquidazione del TFS e non all’assimilabilità dell’ausiliaria al servizio effettivo. Poiché al passaggio in ausiliaria il ricorrente non aveva maturato i requisiti, il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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